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Guida Operativa Serbia e Montenegro ITAL-JUG CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO

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Guida Operativa

Serbia e Montenegro

ITAL-JUG

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO

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Guida Operativa

Serbia e Montenegro

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CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SERBIA ED IL MONTENEGRO

La Camera di Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro (ITAL-JUG) da cinquant’anni assiste

le imprese italiane nella gestione delle attività commerciali e produttive nella regione balcanica. La

pluriennale esperienza maturata nei diversi settori dell’industria, dei servizi e dell’agricoltura, la estesa

e ramificata rete di rapporti Istituzionali e di relazioni personali, la conoscenza del territorio, il costante

aggiornamento sull’evoluzione legislativa rappresentano un assett prezioso ed oculatamente gestito a

vantaggio del sistema Italia.

Con i propri Uffici di Milano e Belgrado, che lavorano in piena sinergia, ed in virtù dei numerosi

collaboratori che presidiano il territorio, la ITAL-JUG rappresenta per le imprese un referente che

garantisce completezza di assistenza, elevata qualificazione professionale e piena affidabilità nel

lungo termine a costi assolutamente competitivi.

L’elaborazione della strategia, la sua implementazione, la gestione dell’esistente, la soluzione di

problemi occasionali e ricorrenti ne rappresentano le principali aree di intervento.

Il clima di fiducia che sta ricostruendosi, la felice posizione geografica del paese, la fertilità del suolo

in Vojvodina, la ripresa navigabilità del Danubio, le relazioni privilegiate con la Russia creano

numerose occasioni di business.

Gli investitori italiani, anche a seguito della poca liquidità del sistema economico serbo, possono oggi

trarre vantaggio da circostanze particolarmente favorevoli, analoghe a quelle di chi investendo al

momento opportuno in immobili a Praga, o in terreni in Romania ha decuplicato il proprio capitale.

L’imprenditore per la selezione dei progetti e la gestione dello start-up necessita di un referente di

assoluta affidabilità e competenza. Tale è il ruolo della ITAL-JUG.

20121 Milano – Piazza Belgiojoso 2

Tel. 02-76.00.69.35 Fax 02-76.39.09.84

e.mail [email protected] – www.italjug.org

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Guida ad operare in Serbia e Montenegro

La presente Guida intende fornire un primo quadro di riferimento sulle disposizioni normative vigentinelle Repubbliche della Serbia e del Montenegro di maggiore interesse per l’imprenditore italiano cheintenda operare in detti mercati.L’informazione e’ aggiornata al 1 ottobre 2005.In base alla Costituzione dell’Unione di Serbia e Montenegro del 2003, la competenza nel diritto civile,societario, fiscale, del lavoro, valutario, doganale, è stata attribuita alle singole repubbliche (mentre inprecedenza tali materie erano decise a livello federale).Le diverse politiche delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro in questi anni, hanno portato a duesistemi legislativi che si differenziano in misura sostanziale e che, pertanto, sono stati esaminatidistintamente. Per agevolarne la consultazione, la Guida e’ articolata in 7 capitoli:

ARGOMENTO SERBIA MONTENEGRO

1) Esportare beni e/o servizi prodotti in Italia Pag. 7 Pag. 30

2) Avviare un’attivita’ produttiva nel settore dell’industria, Pag. 11 Pag. 33

dei servizi o dell’agricoltura

3) Investire nel settore immobiliare (terreni e fabbricati) Pag. 18 Pag. 39

4) Importare in Italia beni e/o servizi di produzione locale Pag. 22 Pag. 40

5) Partecipare alle privatizzazioni Pag. 23 Pag. 41

6) Partecipare alle gare di appalto di lavori e per l’ottenimento Pag. 26 Pag. 42

di concessioni

7) Fruire di contributi ed agevolazioni finanziarie a favore i Pag. 28 Pag. 43

di imprenditori italian

Allegato: Trattato contro le doppie imposizioni Pag. 45

Per consentire approfondimenti su argomenti di specifico interesse, ogniqualvolta possibile, sono statiindicate le fonti cui rivolgersi per acquisire le informazioni necessarie.Il presente lavoro e’ frutto della collaborazione di diversi professionisti che collaborano con la Cameradi Commercio Italiana per la Serbia ed il Montenegro che si assume l’intera responsabilità per icontenuti di seguito esposti.

Belgrado, 1 ottobre 2005 Riccardo Federico Rocca - Presidente

N.B. - Il presente documento costituisce un’esposizione divulgativa di tematiche concernenti lelegislazioni serba e montenegrina, che sono in continua evoluzione. Non rappresenta in alcun modoun parere legale sulle materie illustrate.

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Serbia

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1 - ESPORTARE IN SERBIA BENI E/O SERVIZI PRODOTTI IN ITALIA

BENI LA CUI IMPORTAZIONE E’ SOGGETTA A VINCOLI

BENI LA CUI IMPORTAZIONE E’ VIETATA

Autovetture, trattori, macchinari per l’edilizia di seconda mano con oltre sei anni di anzianità

Tutti gli altri beni sono liberamente esportabili senza formalita’particolari.

Tutte le quote sono state eliminate e le barriere non tariffarie ridotte. Vi è piena libertà d’eserciziodel commercio internazionale e qualsiasi persona fisica o giuridica può importare e distribuire

beni di provenienza estera. Il settore del commercio all’ingrosso è quasi completamente privatizzato.

L’importatore e’ soggetto al pagamento di:

dazi doganali e di IVA

Normativa doganale

La nomenclatura doganale e’ pienamente armonizzata con quella comunitaria.Le aliquote doganali sono 6 e variano dall’1% al 30%.

I dazi piu’elevati si applicano sui beni di lusso (30%) e sui beni di consumo, prodotti agricolifiniti e prodotti industriali gia’ prodotti in Serbia (20%).

Le aliquote inferiori dell’1% e del 5% si applicano alle materie prime ed ai materiali per laproduzione e delle parti di ricambio.

La Legge sugli investimenti esteri esonera dal pagamento di dazi doganali gli impianti ed imacchinari importati in Serbia per essere utilizzati in attività produttive.

Per maggiori dettagli: www.fcs.yu

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Prodotti agro-alimentari

Elettrodomestici e prodotti tecnici

Armi e munizioni, esplosivi, materiali per lalavorazione dell’esplosivo, materiale militare, opered’arte, metalli preziosi, determinati farmaci, rifiuti.

E’ necessaria l’autorizzazione da parte delMinistero di Sanita’ e/o dell’Agricoltura.

Per maggiori dettagli: www.minpoly.sr.gov.yuwww.zdravlje.sr.gov.yu

E’ necessaria la certificazione di qualita’ da partedel Ministero della scienza e della tecnologia

Per maggiori dettagli: www.mntr.sr.gov.yu

Sono in vigore speciali regimi autorizzativi.

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Regime IVA

Il regime IVA e’ stato introdotto a partire dal 1 gennaio 2005.La normativa è uniforme a quella vigente in Unione Europea.

Sono previste due aliquote: il 18% (aliquota normale) e l’8% ( aliquota ridotta).L’aliquota ridotta si applica ai seguenti beni: alimenti di base – pane, latte, uova, frutta e verdura,

carne - quotidiani, computer, servizi comunali.Sono esenti le assicurazioni, il trasporto passeggeri, il trasporto ferroviario, le cure mediche,

l’istruzione, la ricerca scientifica ed i servizi sociali.

Per maggiori dettagli: www.mfin.sr.gov.yu - [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

Zone franche doganali

Le zone franche doganali sono aree localizzate generalmente in posizione con buona logistica,dove i beni in importazione possono essere depositati in magazzini in temporanea sospensione da

dazi doganali ed IVA. Dette imposte verranno applicate solo al momento dell’effettiva entratadelle merci nel territorio della Serbia.

Nelle zone franche possono essere anche svolte lavorazioni ed assemblaggi. Con talunecircoscritte eccezioni, vale il principio che se il valore aggiunto di tali attività contribuisce per

oltre il 50% al costo complessivo del bene, questo viene considerato prodotto in Serbia. Diconseguenza non è soggetto al pagamento di dazi.

Le zone franche, specie quelle lungo Danubio, possono anche essere utilizzate quali basilogistiche per operare con la Romania, l’Ungheria ed altri Paesi della regione balcanica.

Attualmente sono state istituite 14 zone franche. 13 si trovano in Serbia (Subotica, Sombor,Senta, Novi Sad, Mitrovica, Belgrado, Sabac, Kovin, Smeredevo, Lapovo, Prahovo, Pirot,

Vladicin Han), una – non ancora operativa - in Montenegro (Bar).

Per maggiori dettagli: www.szb.co.yu; www.szns.co.yu; [email protected]: att. dott.Riccardo Federico Rocca.

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La tutela della proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuali sono regolati da una normativa specifica vigente a livello di Unionedi Serbia e Montenegro. In particolare sono protetti le licenze, i brevetti, i marchi, le indicazioni diorigine controllata, il copyright e diritti correlati.L’Unione di Serbia e Montenegro e’ membro della Organizzazione mondiale per la proprietàintellettuale (WIPO), ha sottoscritto la Convenzione Internazionale sulla registrazione dei Marchidi Madrid ed il Trattato dell’Aia del 1934 sulla Registrazione Internazionale dei brevetti, il Trattatodi Parigi del 1967 per la protezione della Proprietà industriale, il Trattato di Locarno sui Brevetti,il Trattato di Lisbona del 1958 relativo alla tutela delle denominazioni di origine controllata.Peraltro, durante il governo di Milosevic tali trattati non erano rispettati, e solo nel 2004 sono stateemanate nuove disposizioni che hanno rafforzato la tutela della proprietà intellettuale, anche per lapressione della comunità internazionale.Le discipline dei marchi e dei brevetti sono di conseguenza regolate da leggi armonizzate con ledisposizioni vigenti nell’Unione Europea.L’istituzione che garantisce i detti diritti è l’Agenzia per la Proprietà Intellettuale, che ha sede aBelgrado.Per la registrazione di un marchio, l’autorita’ competente e’ l’Ufficio Federale dei brevetti, semprecon sede a Belgrado.Un marchio commerciale esiste dal momento della registrazione, anche se la sua validita’ haefficacia retroattiva e decorre dal momento di presentazione della domanda.Il diritto al marchio decade per il mancato pagamento dei diritti di salvaguardia.Il quadro normativo è rassicurante; non sempre peraltro, in casi di violazione, i Tribunali sonosufficientemente efficaci nel rendere operative le suddette protezioni legali.

Per maggiori dettagli : [email protected] – Avv. Carlo Edoardo Rocca

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Costituzione di sedi di rappresentanza o di uffici commerciali

Un soggetto straniero può aprire un ufficio di rappresentanza in Serbia che può operare dalmomento dell’iscrizione al registro tenuto dal Ministero per le Relazioni Economicheinternazionali.

Alla richiesta di registrazione devono essere allegati i seguenti documenti:

• certificato di registrazione in Italia;

• programma di attività dell’ufficio;

• dichiarazione di assunzione di responsabilità per gli obblighi contratti in Serbia connessi

all’attività dell’ufficio di rappresentanza;

• atto di nomina del responsabile dell’Ufficio di rappresentanza;

• permesso di residenza permanente o temporanea per i cittadini stranieri eventualmente preposti

alla gestione dell’Ufficio.

L’Ufficio di rappresentanza non ha lo status di persona giuridica, può svolgere solamente le attivitàper il quale è stato registrato (che solitamente consistono nello studio del mercato, in attivitàpreparatorie alla stipula di contratti, nella supervisione sull’esecuzione di contratti di cooperazionetecnica e/o commerciale) ed entro il 31 marzo deve presentare una relazione sull’attività svolta ilprecedente anno al Ministero per le Relazione Economiche internazionali.

Per maggiori dettagli: [email protected] – att. Tijana Ljubicanovic

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2 - AVVIARE UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA

O DEI SERVIZI

Autorizzazione all’esercizio dell’attività.

In base alla Legge sugli investimenti esteri del 2002, l’imprenditore italiano può investire inqualsiasi campo, con solo talune limitate eccezioni relative a settori soggetti a regime autorizzativoo a vincoli specifici (es. attività bancaria e assicurativa, produzione e commercio di armi).Inoltre, egli gode del medesimo status, dei diritti e degli obblighi dell’imprenditore serbo e disicurezza e protezione legale relativa ai diritti acquisiti a seguito dell’investimento, che nonpossono venire limitate da disposizioni legislative successive.In particolare, l’imprenditore può costituire una nuova società o acquistare quote di una società giàesistente.La quota di capitale sociale dell’investitore italiano e la proprietà della società in cui è statorealizzato l’investimento non possono essere oggetto di esproprio e/o nazionalizzazione a meno dispecifico provvedimento legislativo che risarcisca il danno valutandolo a prezzi di mercato.

Registrazione dell’impresa ed inizio dell’attività

Tutte le società devono essere registrate presso l’Agenzia Serba di Registrazione delle imprese,istituita agli inizi del 2005, competente anche per l’esercizio delle attività economiche. Alladomanda di registrazione deve allegarsi il certificato di registrazione in Italia.Il diritto serbo disciplina quattro distinte tipologie di società: pur con qualche differenza, esse sonosostanzialmente assimilabili alle nostre: società di persone (con soci illimitatamente responsabili),società in accomandita (con almeno un socio che risponde senza limitazione per le obbligazioniassunte dalla società), società a responsabilità limitata e società per azioni.La forma di società più comune è la d.o.o. (drustvo sa ogranicenom odgovornoscu) corrispondentealla nostra s.r.l., il cui capitale minimo è di 500 EURO.Gli imprenditori esteri utilizzano anche la A.D. (Akcionarsko Drustvo), corrispondente alla nostraS.p.A., il cui capitale minimo è pari a 10.000 EURO (importo che aumenta a 25.000 EURO in casodi emissioni di titoli diretti al pubblico risparmio).

Per maggiori informazioni : [email protected] – att. dott.ssa Tijana Ljubicanovic

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Procedura per la costituzione di una d.o.o.

• Delibera dell’organo amministrativo della casa madre italiana che specifichi la denominazionesociale della società da costituire in Serbia, l’ammontare del capitale sociale, il nominativo

degli amministratori;• Certificato del Registro delle imprese della casa madre italiana con apostilla, e traduzione in

lingua serba;• Versamento di almeno il 50% del capitale della società da costituire in un conto corrente

vincolato aperto presso un istituto di credito in Serbia intestato alla società da costituire;• Identificazione della sede sociale autonoma (non è consentita la prassi di domiciliare la società

presso lo studio del commercialista/avvocato);• Deposito della firma degli amministratori presso il Tribunale competente in Serbia;• Predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto ad opera di un avvocato (non è prevista la

figura del notaio);• Registrazione della società presso l’Agenzia statale per la Registrazione delle imprese;• Registrazione della nuova società con l’Amministrazione fiscale ed ottenimento del codice

fiscale;• Registrazione della società con l’ufficio IVA.

Per maggiori informazioni: [email protected] - att. Avv. Carlo Edoardo Rocca

Principi di gestione (la Corporate Governance) della d.o.o.

Con l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, la stessa acquisisce la personalitàgiuridica, ovvero risponde dei propri obblighi societari esclusivamente per l’ammontare delpatrimonio sociale. La legislazione prevede quali organi sociali per il funzionamento di una società a responsabilitàlimitata: il Consiglio d’Amministrazione o l’amministratore unico, il direttore generale el’Assemblea dei Soci. In alcuni casi lo statuto può prevedere la presenza di un comitato esecutivo.Gli amministratori possono essere eletti fra i membri dell’Assemblea dei Soci, fra i dipendenti dellasocietà o possono essere anche persone esterne alla realtà aziendale. Lo statuto ha notevole autonomia nell’attribuzione dei poteri di amministrazione all’assemblea deisoci o all’organo direttivo.n.b.: una società deve avere almeno due dipendenti a libro paga. Il legale rappresentante (adifferenza di quanto avviene in Italia) può essere dipendente della società.

Per maggiori informazioni: [email protected] - att. Avv. Carlo Edoardo Rocca

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Procedure per la costituzione di una A.D

• Delibera dell’organo amministrativo della casa madre italiana che indichi la denominazionesociale della società da costituire in Serbia, l’ammontare del capitale sociale, il nominativo degli amministratori;

• Certificato del Registro delle imprese della casa madre italiana con apostilla, e traduzionein lingua serba;

• Versamento di almeno il 50% del capitale della società da costituire in un conto correntevincolato aperto presso un istituto di credito in Serbia intestato alla società da costituire;

• Identificazione della sede sociale autonoma (non è consentita la prassi di domiciliare la societàpresso lo studio del commercialista/avvocato);

• Deposito della firma degli amministratori presso il Tribunale competente in Serbia;• Predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto ad opera di un avvocato (non è prevista la

figura del notaio);• Registrazione della società presso l’Agenzia statale per la Registrazione delle imprese;• Registrazione della nuova società con l’Amministrazione fiscale ed ottenimento del codice

fiscale;• Registrazione della società con l’ufficio IVA.

Per maggiori informazioni : [email protected] – att. Avv. Carlo Edoardo Rocca

Principi di gestione (la Corporate governance) della A.D.

Con l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, la stessa acquisisce la personalitàgiuridica, ovvero risponde dei propri obblighi societari esclusivamente per l’ammontare delpatrimonio sociale. La legislazione prevede quali organi sociali per il funzionamento di una societàa responsabilità limitata:

• il Consiglio d’Amministrazione o l’amministratore unico; • il direttore generale; • l’Assemblea dei Soci;

La A.D. deve obbligatoriamente nominare un consiglio di amministrazione solo se quotata in borsa.In alcuni casi lo statuto può prevedere la presenza di un comitato esecutivo. Gli amministratoripossono essere eletti fra i membri dell’Assemblea dei Soci, fra i dipendenti della società o possonoessere anche persone esterne alla realtà aziendale. Lo statuto ha notevole autonomianell’attribuzione dei poteri di amministrazione all’assemblea dei soci o all’organo direttivo. Unasocietà deve avere almeno due dipendenti a libro paga. Il legale rappresentante (a differenza diquanto avviene in Italia) può essere dipendente della società.

Per maggiori informazioni: [email protected] - att. Avv. Carlo Edoardo Rocca

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La gestione del personale dipendente

La normativa del lavoro è disciplinata dalla Legge sul Lavoro del marzo 2005, dalla Legge suidiritti fondamentali del lavoro, dai Contratti generali collettivo di lavoro e dai contratti individualidi lavoro.L’applicazione dei Contratti generali collettivi è obbligatoria solamente per gli imprenditori cheerano associati all’Associazione imprenditoriale che aveva stipulato il contratto con il sindacato deilavoratori.Il contratto di lavoro stipulato dall’impresa con la rappresentanza sindacale interna è vincolante pertutti i lavoratori. Le società che occupano oltre 100 dipendenti devono predisporre un contrattoquadro interno e definire le norme in tema di organizzazione del lavoro.I dipendenti di una società estera o locale sono assunti in base alle medesime procedurecontrattuali. Il periodo di prova non può superare i sei mesi. Il personale della filiale di una societàstraniera per almeno il 50% deve essere serbo. I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.La settimana lavorativa è di 40 ore, sono consentite fino ad 8 ore di straordinari settimanali (e nonoltre 4 ore giornaliere), le ferie sono pari ad almeno 20 giorni all’anno ed il dipendente non puòrinunciarvi. Durante la giornata lavorativa il dipendente ha diritto ad una pausa di almeno 30 minutise lavora full-time, di almeno 15 minuti se lavora part time.E’ obbligatorio prevedere una pausa di almeno 24 ore alla settimana.E’ inoltre consentito al lavoratore di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di complessivisette giorni in caso di matrimonio, nascita di un figlio, malattia di un componente stretto dellafamiglia, lutto. Il lavoratore che si assenti dal lavoro a seguito di malattia od infortunio verificatisi per ragioniconnesse all’attività lavorativa ha diritto al 100% dello stipendio, importo che si riduce al 65% incaso contrario. I primi trenta giorni di assenza sono a carico del datore di lavoro, i successivi acarico del Fondo di Assistenza. L’attività lavorativa resa dalle 10 di sera alla 6 di mattina è considerato lavoro notturno, e il datoredi lavoro deve richiedere una speciale autorizzazione al Ministero del lavoro ed al Ministero dellaSanità prima di renderlo operativo.Il lavoro festivo deve essere maggiorato di almeno il 10%, il lavoro notturno e lo straordinario dialmeno il 26%. I dipendenti hanno diritto al rimborso dei costi sostenuti per recarsi dal luogo diresidenza al luogo di lavoro ed al rimborso dei costi sostenuti per effettuare trasferte autorizzate.Gli stipendi dei dipendenti sia locali sia stranieri devono essere corrisposti in valuta locale (dinari).La tredicesima non è obbligatoria ma opzionale.Il dipendente può essere licenziato se non rispetta le condizioni contrattali, si assenta dal lavorosenza giustificato motivo per oltre 15 giorni, o se il datore di lavoro attraversa una ristrutturazione,o il fatturato e calato in misura significativa. Il reddito di lavoro dipendente è soggetto ad una imposta con aliquota fissa del 14%.

Per maggiori informazioni: www.minrzs.sr.gov.yu

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Oneri sociali

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro ammontano al 17,9 % (di cui l’11% per la previdenza,il 6,15% per la sanità e lo 0,75% per l’indennità di disoccupazione).Tali oneri non sono dovuti per un biennio nel caso vengano assunti dipendenti di età superiore a 50anni (e sono ridotti dell’80% nel caso il lavoratore abbia compiuto i 45 anni) ed il contratto dilavoro abbia una durata effettiva almeno quinquennale. Dal lavoratore sono parimenti dovuti oneri sociali del 17,9% (di cui l’11% per la previdenza, il6,15% per la sanità e lo 0,75% per la disoccupazione).In totale, pertanto, si tratta del 35,8%.L’età pensionabile e fissata a 65 anni.

Per maggiori informazioni: www.msoc.sr.gov.yu; www.minrzs.sr.gov.yu

Training in Italia di dipendenti serbi

La Serbia è un paese extra-comunitario, di conseguenza i cittadini serbi sono soggetti allerestrizioni previste dalla legge Bossi-Fini per potere entrare e/o lavorare in Italia.L’ottenimento del visto richiede il benestare dell’Ambasciata italiana a Belgrado, la disponibilitàdi un posto di lavoro in Italia con uno stipendio che garantisca il sostentamento, un alloggio,nonché il placet dell’Ufficio del lavoro italiano competente per territorio, che può negarlo ove iltasso di disoccupazione dell’area sia considerato relativamente elevato.Di conseguenza, si sottolinea la difficoltà per l’imprenditore italiano di ottenere, in tempicompatibili con le necessità dell’impresa, le autorizzazioni dalle varie Amministrazioni italiane peril rilascio dei visti ai propri dipendenti serbi anche per svolgere un periodo di formazione/trainingin Italia.

Per maggiori informazioni: www.italy.org.yu

Lavoratori italiani in Serbia

L’imprenditore italiano può avvalersi di dipendenti italiani nel limite del 50% del totale della forzalavoro dell’impresa. Il lavoratore italiano deve richiedere il permesso di lavoro all’ufficio delLavoro di Belgrado. Detto permesso viene rilasciato solitamente nell’arco di pochi giorni convalidità da 3 a 12 mesi rinnovabili.

Per maggiori informazioni : www.minrzs.sr.gov.yu

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La disciplina fiscale dell’impresa

A) Imposte diretteL’aliquota sugli utili è pari al 10%. Nel caso l’investimento ammonti ad almeno 600 milioni didinari – al cambio attuale circa 7 milioni di EURO – e siano assunti almeno 100 dipendenti, èconcessa una esenzione decennale dall’imposta sul reddito.La legge sugli investimenti stranieri prevede l’esenzione quinquennale dall’imposta sui profitti perla società di nuova costituzione creata in aree o regioni poco sviluppate. Il periodo di graziaaumenta a sei anni se l’area è definita prioritaria.Gli investimenti effettuati nei primi anni di attività consentono di acquisire agevolazioni sottoforma di crediti di imposta. In particolare, è riconosciuto un credito di imposta per investimenti inimmobilizzazioni fisse (fino all’80% delle imposte dovute) alle imprese che operano in agricoltura,settore tessile, settore metalmeccanico, settore automobilistico, settore elettromeccanico. Ulterioriincentivi sono previsti per chi assume dipendenti a tempo indeterminato.Le perdite sofferte possono essere portate a nuovo per cinque anni.I beni ammortizzabili sono classificati in cinque gruppi con aliquote del 2,5%; 10%;15%; 20%; 30%.Sono consentiti gli ammortamenti anticipati.Tra Italia e Serbia e Montenegro è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni sulreddito entrata in vigore nel 1982. I dividendi erogati da un’azienda serba alla propria casa madreitaliana sono soggetti ad una ritenuta del 10%. Gli interessi corrisposti alla casa madre italiana suifinanziamenti ricevuti sono parimenti soggetti a ritenuta del 10% ( a fronte, in entrambi i casi, diun’aliquota normale del 20%). Ritenute fiscali con aliquote più vantaggiose sono previste nel casola società serba sia controllata da una holding olandese.

B) Imposte indiretteDal 2005 è entrata in vigore la disciplina IVA, sostanzialmente uniforme a quella vigente in UnioneEuropea. Sono previste due aliquote: il 18% (aliquota normale) e l’8% ( aliquota ridotta).L’aliquota ridotta si applica ai seguenti beni: alimenti di base – pane, latte, uova, frutta e verdura,carne - quotidiani, computers, servizi comunali. Sono esenti le assicurazioni, il trasportopasseggeri, il trasporto ferroviario, le cure mediche, l’istruzione, la ricerca scientifica ed i servizisociali. Non è deducibile l’IVA corrisposta sull’acquisto di autovetture, motocicli, spese dirappresentanza, alberghi, ristoranti. Il trasferimento di azioni ed obbligazione è soggetto adun’imposta dello 0,3%.

C) Accise Sono soggetti ad accise i prodotti petroliferi, il tabacco, le bevande alcoliche, le soft drink ed ilcaffè

D) DaziGli impianti e macchinari utilizzati nel processo produttivo importati sono esenti da dazio. Si rinviainoltre a quanto esposto a pag. 6

Per maggiori dettagli : [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Le modalità di gestione amministrativa di una società di capitali

La gestione amministrativa è abbastanza articolata e complessa ed è gravata da una serie diadempimenti burocratici anche a causa di un sistema bancario non ancora pienamente efficiente eddi una normativa valutaria che presenta talune rigidità. E’ peraltro consentito detenere conti invaluta estera (es. in EURO). Tutte le società sono classificate in base a tre parametri: il totaledell’attivo patrimoniale, il fatturato ed il numero di dipendenti:

Parametri Piccole Medie GrandiTotale attivo (EURO) <1 <5 >5Fatturato (EURO) <2,5 <10 >10Dipendenti <50 <250 >250

Dal 1 gennaio 2004 sono stati introdotti i principi contabili internazionali (IAS).Tutte le società sono tenute a predisporre stato patrimoniale e conto profitti e perdite. L’eserciziocontabile deve necessariamente coincidere con l’anno solare.Le società di dimensione media e grande devono anche predisporre una relazione sui flussi di cassa,e sono tenute all’obbligo di revisione. Vanno presentati all’Agenzia della Banca Nazionale per i pagamenti, entro fine luglio, il bilanciorelativo al primo semestre, ed entro fine febbraio il bilancio annuale relativo al precedenteesercizio.Per ogni impresa è previsto l’obbligo di tenere i libri giornali, i libri mastri, i libri cassa, i libri dimagazzino e altri libri che possano riguardare ogni altro tipo di attività e passività. Inoltreannualmente è fatto obbligo di realizzare un inventario sulla produzione realizzata. Per le medie egrandi imprese i libri contabili devono essere tenuti soltanto da dipendenti a ciò preposti dallastessa società, mentre per le piccole imprese è prevista la possibilità di far tenere i libri contabili dapersone abilitate, che non siano diretti dipendenti dell’azienda. I bilanci annuali devono essereconservati per 50 anni, mentre i libri mastri e i libri giornali per una durata di almeno 10 anni.

Per maggiori informazioni: [email protected] - dott. Tijana Ljubicanovic

Riscossione degli utili

L’investitore italiano, dopo l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legislazione serba,può, liberamente e senza rinvio, trasferire all’estero in valuta convertibile tutti i mezzi sia finanziariche di altro genere relativi agli investimenti effettuati in Serbia e, in particolare l’utile realizzato, ibeni che gli appartengono dopo la cessazione della società, gli importi ottenuti dalla vendita delleazioni o delle quote di capitale sociale della società con capitale estero.I dividendi corrisposti alla capogruppo italiana sono soggetti a ritenuta applicata con l’aliquota del10%. I dividendi corrisposti a società residente in Serbia non sono soggetti al pagamento diritenuta.

Per maggiori informazioni: [email protected] - dott. Riccardo Federico Rocca

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3 - INVESTIRE NEL SETTORE IMMOBILIARE

Le operazioni di investimento nel settore immobiliare sono di seguito esaminate in relazione alle finalitàdell’imprenditore, che di norma si propone di: a) ottenere un capital gain sul differenziale di prezzo tral’acquisto e la successiva rivendita; b) utilizzare il bene per le proprie finalità di impresa; c) realizzareun utile nella gestione della fase di costruzione (attività edilizia in senso proprio).

Acquisto di terreni agricoli per ottenere un capital gain

I terreni agricoli sono liberamente acquisibili dagli stranieri: l’investitore italiano può acquistareterreni agricoli sia direttamente come persona fisica sia a nome della propria società italiana.E’, peraltro, preferibile, per motivi amministrativi e fiscali, costituire una società locale nella formadi d.o.o. (tipologia societaria corrispondente alla nostra s.r.l.).Si segnala che alcuni terreni sono soggetti a possibili azioni di rivendica da parte degli ex-proprietari che ne vennero espropriati dal regime socialista di Tito. Il parlamento serbo da tempo sta studiando una legge sulla restituzione o sulla compensazione aiproprietari espropriati che stabilizzi la situazione giuridica.In attesa della relativa approvazione, è opportuno effettuare accurate ricerche in catasto peraccertare la provenienza del bene .I terreni possono essere acquistati:

• direttamente a trattativa privata, o in occasione di procedure esecutive e di aste fallimentari; • indirettamente, mediante l’acquisizione delle società che li possiedono.

In particolare, si segnala che sono in via di privatizzazione diverse aziende agricole statali

Per maggiori dettagli vedi : www.priv.yu.

Regime fiscale

Imposte indirette sull’atto di acquistoL’acquisto di terreni è soggetto ad una imposta di registro del 2,5% sul valore del bene. Non èprevista la redazione dll’atto pubblico da parte del notaio; i contratti di acquisto dei terreni e lericerche catastali sono servizi resi da studi legali specialisti, i cui onorari si aggirano sul 3% delprezzo di acquisto. Imposta patrimonialeLa proprietà immobiliare intestata ad una persona giuridica è soggetta ad un’imposta patrimonialeannuale con aliquota dello 0,4%. Se il proprietario è una persona fisica, si applica un’aliquotaprogressiva che arriva al 3% del valore dell’immobile. Imposta sul redditoIl reddito derivante dall’attività agricola è soggetto all’aliquota del 14%. Nel caso il terreno nonsia coltivato, l’imposta viene applicata su di un reddito presunto. Imposta sul Capital Gain In caso di rivendita dei terreni, il capital gain è soggetto all’aliquota del 20%.

Per maggiori informazioni : [email protected] - att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Acquisto di terreni per l’esercizio dell’attività agricola

L’esercizio dell’attività agricola non è soggetta a restrizioni particolari.L’agricoltura può essere gestita sia a livello di impresa individuale sia per mezzo di una società dicapitali.La Serbia ha stipulato vari accordi con la Unione Europea che consente la libera esportazione deibeni prodotti con talune limitate eccezioni.I prodotti maggiormente esportati sono zucchero, carni e frutta. Alcune irregolarità commesse dalleautorità serbe nel rilascio di certificati di origine hanno in passato determinato forti lamentale daparte dell’Unione Europea e danneggiato seriamente alcuni importatori italiani. Tali problemisembrerebbero ad oggi superati.La proprietà agricola è abbastanza frammentata, e appezzamenti di terreno di tagli superiore ai 200h sono generalmente acquisibili solamente dalle aziende agricole statali.

Per maggiori dettagli : www.minpoly.sr.gov.yu

Regime fiscale

Imposte indirette sull’atto di acquistoL’acquisto di terreni è soggetto ad una imposta di registro del 2,5% sul valore del bene. Non èprevista la figura del notaio; i contratti di acquisto dei terreni e le ricerche catastali sono servizi resida studi legali specialisti, i cui onorari si aggirano sul 2% del prezzo di acquisto.

Imposta patrimoniale La proprietà immobiliare intestata ad una persona giuridica è soggetta ad un’imposta patrimonialeannuale con aliquota dello 0,4% Se il proprietario è una persona fisica, si applica un’aliquotaprogressiva che arriva al 3% del valore dell’immobile.

Imposta sul reddito Il reddito derivante dall’attività agricola non beneficia di regimi fiscali speciali – come in Italia –ed è tassato analogamente al reddito di impresa. Il reddito derivante dall’attività agricola è soggettoall’aliquota del 14%. Nel caso il terreno non sia coltivato, l’imposta viene applicata su di un redditopresunto.

Per maggiori dettagli : [email protected] – att. dott. Riccardo Rocca

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Acquisto di immobili ad uso residenziale/commerciale

Gli immobili sono liberamente acquistabili dagli stranieri.L’investitore italiano può acquistare beni immobili sia direttamente come persona fisica sia a nomedella propria società italiana.E’, peraltro, preferibile, per motivi amministrativi e fiscali, costituire una società locale nella formadi d.o.o. (tipologia societaria corrispondente alla nostra s.r.l.).Si segnala che alcuni immobili sono soggetti a possibili azioni di rivendica da parte degli ex-proprietari i cui diritti furono violati all’epoca delle grandi nazionalizzazioni.Potrebbero pertanto sorgere conflitti tra chi ha acquisito dei beni in privatizzazione e chi vantandoun diritto di proprietà antecedente alla nazionalizzazione degli stessi beni, cercasse di farlo valere. Il parlamento serbo da tempo sta studiando una legge sulla restituzione o sulla compensazione aiproprietari espropriati che stabilizzi la situazione giuridica salvaguardando i diritti di chi haacquistato in privatizzazione.In attesa della relativa approvazione, è peraltro opportuno effettuare accurate ricerche in catastoper accertare la provenienza del bene, operazione non sempre agevole per l’inadeguatezza delsistema di registrazione dei beni. I beni di recente costruzione non presentano tale inconveniente anche se potrebbero nascereproblemi con riferimento ai terreni sui quali sono stati edificati.

Regime fiscale

Imposte indirette sull’atto di acquistoL’atto di acquisto di un immobile è soggetto ad un’imposta di registro pari al 5% del valore dimercato del bene. Il costo dell’assistenza legale si aggira sul 3% del valore della transazione. Lecompravendite di immobili di nuova costruzione la cui costruzione è stata iniziata tra il 1 gennaioed il 30 aprile sono soggette ad IVA con aliquota del 18%. Le costruzioni iniziate dal maggio 2005sono soggette ad IVA con aliquota dell’8%. Imposte dirette sui canoni di locazione

Imposte dirette sui canoni di locazioneIl reddito derivante dalla locazione di immobili è soggetto ad un’aliquota del 20%.

Utilizzo nell’esercizio di attività di impresaIl bene utilizzato nell’attività di impresa è ammortizzabile.Nel 2004 è stata approvata la legge sul leasing che potrebbe avere un buono sviluppo nel settoreimmobiliare.

Capital gainIl capital gain sull’utile della compravendita è soggetto ad aliquota del 20%

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Acquistare beni immobili (terreni e fabbricati) nel corso di aste fallimentari o

procedure esecutive

La scarsa liquidità di molte aziende agricole statali sta alimentando il mercato delle compravenditedi terreni agricoli nel corso di aste fallimentari o di procedure esecutive.I prezzi di partenza dell’asta sono in genere notevolmente convenienti se rapportati ai valori diriferimento per le transazioni a libera contrattazione.Le modalità di partecipazione alle aste non sono particolarmente complesse: è necessariosolamente il deposito del 10% del valore di partenza del bene, che può essere effettuato il giornostesso di svolgimento dell’asta. Il saldo va versato entro il termine stabilito dal giudice, in generenon meno di 15 e non oltre 90 giorni.Le procedure fallimentari sono gestite dai Tribunali commerciali, mentre le procedure esecutivevengono gestite anche a livello di Tribunali ordinari (municipali o distrettuali). Si illustra di seguito succintamente l’organizzazione giudiziaria serba: Il sistema giudiziario è articolato in tre livelli :

• la Corte Costituzionale. • i Tribunali di giurisdizione generale.• i Tribunali a giurisdizione speciale.

I tribunali di giurisdizione generale sono la Corte suprema, le Corti di appello, le Cortidistrettuali ed i Tribunali municipali.In particolare sono attivi 143 tribunali municipali e 30 tribunali distrettuali.L’esecuzione immobiliare effettuata su richiesta del singolo creditore può essere gestita sia daiTribunali municipali sia da quelli distrettuali. Ne consegue la necessità di disporre di una retecapillare sul territorio per accedere in tempo utile alle informazioni necessarie a partecipare alleaste che trattino beni di potenziale interesse per l’investitore estero. Le giurisdizioni speciali sono i Tribunali Commerciali, l’Alta corte commerciale ed i Tribunaliamministrativi.Sono operativi 16 tribunali commerciali, che gestiscono le aste fallimentari.Le giurisdizioni speciali sono i Tribunali Commerciali, l’Alta corte commerciale ed i Tribunaliamministrativi.Nel 2004 sono entrate in vigore nuove leggi sulle procedure concorsuali, sul diritto processualecivile e sulle procedure esecutive che hanno reso più rapida e sicure le vendite giudiziarie.

Per maggiori informazioni: www.mpravde.sr.gov.yu

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Svolgimento di attività edilizia

In base a quanto previsto dai piani regolatori delle singole municipalità, parte dei terreni, sia chegià siano stati edificati, sia che non lo siano ancora stati, sono destinati a finalità di pubblicoutilizzo, e come tali sono inalienabili. I rimanenti sono invece disponibili per interventi edilizi od acquisizioni da parte di privati.All’interno dell’area urbana, peraltro, i terreni edificabili sono tutti di proprietà della municipalità,anche se il relativo diritto di uso spetta, per un periodo illimitato, al proprietario dell’immobile chevi è o che vi sarà costruito. Detto diritto di uso è trasferibile e segue la proprietà dell’immobile.Il diritto di uso del terreno edificabile urbano non sviluppato viene ceduto dalla municipalità nelcorso di pubbliche aste al migliore offerente.L’aggiudicatario, oltre al prezzo di acquisto, deve pagare gli oneri di urbanizzazione ed un canonemensile per l’utilizzo del terreno. Entro due anni dall’aggiudicazione deve, inoltre, iniziare i lavoripena la perdita del diritto a costruire. A partire dal 2003 è stata inoltre prevista la possibilità della municipalità di affittare per un periodomassimo di 99 anni terreni urbani che non siano ancora edificati.Per costruire è necessario richiedere il permesso di edificazione alla municipalità, che rilascia lerelative autorizzazioni a fronte di un progetto sufficientemente dettagliato. Successivamente alrilascio della concessione edilizia, deve essere ottenuta l’autorizzazione all’occupazione delterreno, va comunicato l’inizio dell’attività ed effettuate le necessarie registrazioni al catasto.Il terreno agricolo è classificato come coltivabile (ad es. se idoneo all’utilizzo come seminativo,come vigneto, per orticoltura o floricoltura) o non coltivabile (es. bosco).In entrambi i casi, può essere trasformato in terreno edificabile in base ad una procedura dicompetenza dell’amministrazione locale e, in talune circostanze, anche del Governo Centrale.La concessione edilizia viene richiesta direttamente all’amministrazione locale con la quale sicontrattano gli oneri di urbanizzazione.

Per maggiori informazioni:www.mugrs.sr.gov.yu; www.beoland.co.yu; www.mntr.sr.gov.yu

Regime fiscale

Imposte diretteL’utile derivante dall’attività edilizia, in quanto attività d’impresa, è soggetto all’aliquota del 10%;

Imposte indiretteLe compravendite di immobili di nuova costruzione sono soggette ad Iva con aliquota dell’8%.Le compravendite relative ad immobili completati entro il 31 dicembre 2004, anche se soggetti adinterventi di ristrutturazione o frazionamento, sono soggette ad imposta di registro nella misura del 5%.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. dott. Riccardo Federico Rocca

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4 - IMPORTARE IN ITALIA BENI PRODOTTI IN SERBIA

Quadro normativo

Nell’ambito degli accordi assunti a seguito della stipula del Patto di stabilità, l’Unione Europea haaccordato alla Serbia un trattamento doganale preferenziale che ne esenta i prodotti praticamenteda qualsiasi dazio in entrata con talune circoscritte eccezioni (vino, pesce fresco, carne di vitello,taluni prodotti tessili). Gli elevati standards igienico sanitari richiesti dall’Unione europea rappresentano peraltro forme dibarriere non tariffarie per taluni prodotti alimentari.Per quanto attiene i prodotti tessili, va, innanzitutto, segnalato che la Serbia non è paese membrodel WTO e, di conseguenza, non si applica al medesimo la liberalizzazione delle quote prevista dal1 gennaio 2005 a seguito dello scadere dell’accordo multifibre.Peraltro, la UE ha deciso di eliminare qualsiasi quota tuttora vigente per i prodotti serbi e la Serbiaa propria volta si è impegnata a liberalizzare gradualmente il proprio mercato interno per i prodottitessili di origine comunitaria entro il 2008. Sulle esportazioni di beni, la Serbia non applica oneri ad eccezioni di taluni prodotti quali rottamidi ferro e pellame grezzo, che sono soggetti ad un dazio in uscita pari al 15%.Il numero di imprese italiane che invia materie prime e componenti in regime di temporaneaesportazione, che vengono assoggettate a lavorazioni in conto terzi e reimportate in Italia, è increscita; la Serbia sta infatti assorbendo flussi di lavoro in uscita dalla Romania. Come in precedenza accennato, i prodotti realizzati in Serbia possono accedere al mercato russosenza pagamento di dazi doganali. Specie chi opera nel settore calzaturiero o tessile e guarda allaRussia come mercato di sbocco deve scegliere se il certificato di origine “made in Italy”, che siconsegue reimportando il semilavorato nel nostro paese e nazionalizzandolo, compensi - in terminidi maggiore prezzo di vendita - il costo del dazio applicato dalle dogane russe sui prodotti di origineitaliana.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. dott. Claudio Tortorici

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5 - PARTECIPARE ALLE PRIVATIZZAZIONI

Cenni introduttivi

Il processo di privatizzazione ha avuto inizio negli anni ’90; attualmente è regolato da una leggedel 2001 in via di modifica al fine di renderla più snella ed efficace.Le imprese sono state divise in 3 gruppi:1. le imprese di piccola/media dimensione operanti in settori considerati non strategici che possono

essere vendute al migliore offerente; 2. le imprese statali di grande dimensione per la cui privatizzazione si ritiene opportuna la ricerca

di un partner internazionale; 3. le imprese statali di rilevante dimensione (una cinquantina) che operano in settori strategici e

che prima di essere privatizzate necessitano di affrontare un processo di ristrutturazione, che perla maggiore parte è tuttora in corso di sviluppo;

Le privatizzazioni riguardano ad oggi pertanto le aziende del primo e del secondo gruppo e sonogestite dall’Agenzia delle privatizzazioni che si occupa della cessione delle quote (70% delcapitale) delle aziende di proprietà del Fondo Azioni dello Stato, il rimanente 30% del capitaleessendo di proprietà dei dipendenti. Le aziende da privatizzare erano in partenza circa 8.000 di cui ad oggi ne sono state cedute solocirca 3000. I motivi del lento procedere delle privatizzazioni sono diversi. Si segnalano in particolare: a. La dotazione di macchinari ed attrezzature tecnologicamente obsolete ed in cattivo stato di

manutenzione – conseguenza dell’embargo degli anni ’90 – in gran parte da sostituire;b. I dipendenti in eccesso rispetto alle esigenze produttive non sempre licenziabili;c. La situazione debitoria non definita, a causa di una contabilità non sempre regolarmente tenuta.

La due diligence non è infatti solitamente impegnativa per chi la esegue, sicchè l’acquirenteassume rischi non determinabili a priori (la situazione potrebbe migliorare in caso di rinucia daparte delle Pubbliche amministrazioni ai propri crediti nei confronti delle società da privatizzare);

d. Le difficoltà ad acquisire il controllo totalitario, per la presenza in diversi casi, di un’azionariatodiffuso tra i dipendenti;

e. Le procedure di cessione non sempre trasparenti che favoriscono chi possiede informazioni nondisponibili alla generalità degli offerenti.

Gli investitori stranieri devono pagare l’intero prezzo entro un termine ristretto; gli investitori localipossono fruire di rateizzazioni del prezzo di acquisto fino a sei anni.Per le considerazioni su esposte, in diversi casi l’imprenditore interessato ad acquistare un’aziendain via di privatizzazione ha spesso convenienza ad attenderne il fallimento per acquistarladirettamente in fase di procedura concorsuale, evitando cosi i rischi connessi all’assunzione deidebiti pregressi e potendo contenere il numero di dipendenti di cui farsi carico.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att.dott. Riccardo Federico Rocca

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Procedura

Il processo di privatizzazione si compone di varie fasi, e può essere promosso dall’Agenzia per leprivatizzazioni, dalla medesima azienda da privatizzare, dal Ministero per l’Economia o da terziinteressati all’acquisto. Sono previste due metodologie di privatizzazione:

• tender • asta pubblica

La vendita per asta pubblica di solito viene adottata per le societa’ di dimensione medio/piccola, lavendita per tender per società di rilevante dimensione.

Per maggiori informazioni: www.priv.yu

Tender

Il Tender è un metodo per privatizzare fino al 70% del capitale di societa’ sotto il controllo stataleche si realizza ricevendo offerte che sono state sottoposte in conformita’ a termini di venditaprestabiliti.Detto metodo si applica alla privatizzazione di societa’ di dimensione medio/grande per le quali siritiene possibile/opportuno trovare/ricercare un partner strategico. La Commissione per i Tender èun organismo ad hoc che controlla questa particolare modalità di vendita delle azioni. Il ruolofondamentale della Commissione è di tipo operativo nello svolgimento diretto di tutte le attivitàrelative all’attuazione della gara per la vendita del capitale aziendale. La Commissione vienenominata per una o più aste pubbliche ed è composta da 5 membri, uno dei quali riveste il ruolo diPresidente.La procedura prevede che la Commissione sia assistita da dei consulenti (advisors). Il primo passoconsiste pertanto nella selezione dei consulenti; successivamente si procede alla preparazione delladocumentazione; al pubblico annuncio dell’asta e all’invito ai potenziali buyer a presentare offerteper l’acquisto delle societa’ in base alle condizioni stabilite in precedenza. Gli interessatiprovvederanno all’acquisto della documentazione di gara; alla firma dell’accordo diconfidenzialita’; alla visita della societa’; al pagamento della garanzia; alla formulazionedell’offerta. L’ultima fase consiste nell’apertura e nella valutazione delle offerte; nella selezionedell’acquirente; nella firma del contratto di compravendita.Mentre è in procedura di privatizzazione una societa’ non può cambiare la propria forma giuridica,aumentare o ridurre il proprio capitale, riorganizzarsi o ristrutturarsi, effettuare nuovi investimenti,contrarre debiti a lungo termine, alienare parte dei propri beni.

Per maggiori informazioni : [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Asta pubblica

Il primo passo e’ la decisione dell’Agenzia per le privatizzazioni che la societa’ debba essereprivatizzata col metodo dell’asta pubblica. Una volta attivato il processo, viene predisposto, a curadell’Agenzia per le privatizzazioni, un documento informativo sul soggetto da privatizzare, cherappresenta l’invito pubblico ai potenziali acquirenti interessati a partecipare alla privatizzazione.L’invito pubblico include i seguenti dati ed informazioni: denominazione della societa’ daprivatizzare, percentuale del suo patrimonio da privatizzare; dati finanziari della societa’, luogo edata dell’asta, modalita’ per l’acquisto dei documenti d’asta; descrizione della procedura; mezzi dipagamento; data della visita all’azienda; garanzie da prestare.I potenziali acquirenti possono ottenere informazione sulla societa’ ed i termini e le modalita’ divendita dal prospetto; dall’invito a partecipare; acquistando i documenti di gara; visitando lasocieta’ e parlando col management. Tutti i dati e documenti inclusi nell’invito pubblico sono verificati dall’Agenzia pubblica.In particolare la valutazione del capitale della societa’ da vendere viene effettuata dalla societa’ invendita con i seguenti metodi: valore di libro / DCF – valore di liquidazione.La procedura di vendita viene gestita dal Centro Aste dell’Agenzia per la privatizzazione.L’Agenzia verifica ed approva le domande di partecipazione all’asta (possono partecipare all’astapersone fisiche e giuridiche serbe e straniere); notifica la data di svolgimento dell’asta; definisce ilprezzo di partenza; verifica le offerte al rialzo; aggiudica l’azienda; gestisce la fase delle firma delcontratto di acquisto che ove sia stato assunto l’impegno ad effettuare degli investimenti, prevedeil divieto di vendere le azioni fino a che detti investimenti non siano stati effettuati.In caso nessuno partecipi, si procede ad un nuovo invito entro 7 giorni. L’Agenzia deve notificare ai partecipanti il loro diritto a partecipare almeno due giorni primadell’asta. Entro otto giorni dall’aggiudicazione, il Consiglio direttivo della societa’ privatizzatadeve convocare l’assemblea generale per consentire al nuovo proprietario di adottare un nuovostatuto ed eleggere il proprio Consiglio direttivo.

Per maggiori informazioni : [email protected] – att. dott. Riccardo Federico Rocca

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6 - PARTECIPAZIONE A GARE DI APPALTO

Normativa generale

Gli appalti di opere pubbliche sono disciplinati dalla legge che consente anche a ditte straniere dipartecipare alle gare. In caso siano richieste specifiche qualificazioni, tutti i documenti relativiall’azienda italiana vanno verificati e legalizzati dall’Ambasciata serba in Italia.La legge che ha regolato la procedura di appalto pubblico ha anche istituito un Direttorato confunzioni di supervisione sulla gestione delle procedure di appalto, di determinazione dei criteri diaggiudicazione, e di gestione di un registro sugli enti appaltanti ed appaltatori. La procedura di appalto pubblico è obbligatoria - quando il costo dell’opera o del bene è di almeno600.000 Dinari (circa 7.500 EURO al cambio attuale) - per gli enti che sono finanziati direttamentedal budget statale o da amministrazioni territoriali, per le persone giuridiche che dipendono o il cuiconsiglio direttivo è composto per almeno il 50% da soggetti nominati da enti o società sotto ilcontrollo pubblico. Le procedure dell’appalto pubblico possono essere adottate anche da altrisoggetti che non ne abbiano l’obbligo.La procedura dell’appalto inizia con il pubblico avviso che se il valore dell’appalto è superiore a120 milioni di dinari (circa 1,5 milioni di Euro) per lavori di opere pubbliche e superiore a 6milioni di dinari (circa 75.000 Euro) per l’acquisto di beni e servizi deve essere pubblicato oltreche in serbo anche in una lingua straniera (solitamente l’inglese).La procedura di appalto può essere : a) aperta a tutti gli offerenti;b) ristretta ai soggetti dei quali siano state preventivamente verificate le qualifiche in una fase dipreselezione mirante a formare short list; c) a trattativa privata solamente se i tempi ristretti non consentono l’attivazione della procedura diasta pubblica.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. Avv. Carlo Edoardo Rocca

Committente internazionale

Le organizzazioni internazionali quali la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo sviluppo,anche indicata con l’acronimo inglese EBRD o con l’acronimo francese BERD); la EAR (EuropeanAgency for Reconstruction con sede a Salonicco), la World Bank con il suo braccio operativo IFC,la UE con il programma CARDS, nonché diversi Governi nazionali in qualità di donors finanzianodiverse opere infrastrutturali o programmi o progetti di sviluppo e riqualificazione dell’apparatoeconomico e produttivo della Serbia.Le regole che disciplinano dette gare non sono però necessariamente standardizzate, ma presentanospecificità stabilite nei singoli bandi di gara che vanno monitorati costantemente. Si segnala a tale proposito l’indirizzo del sito della Unione Europea che rappresenta una fonteinformativa qualificata ed aggiornata .

Per maggiori informazioni: www.europa.eu.int/comm/[email protected] – att. dott.ssa Sara Mascheroni

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Concessioni

Il Governo può assegnare ad uno straniero la concessione per l’utilizzo di risorse naturali o di benidi uso collettivo (es. ricerca e sfruttamento di minerali, costruzione, manutenzione e sfruttamentodi costruzioni idriche, costruzione manuntenzione e sfruttamento di strade, di infrastruttureferroviarie, di aeroporti,, di porti, di gasdotti, oleodotti, edifici sportivi, sfruttamento di fonti termaliper scopi sanitarie produttivi, ) per un periodo massimo di 30 anni.La proposta di assegnazione della concessione va presentata al Governo dal Ministro competenteoppure dal comune sul cui territorio si trova l’oggetto della concessione.La proposta di assegnazione della concessione va presentata al Governo dal Ministro competenteoppure dal comune sul cui territorio si trova l’oggetto della concessione.Sulla base del parere e delle osservazioni del Parlamento, il Governo predispone il documento diconcessione che deve indicare in maniera dettagliata l’oggetto e la durata della concessione, leprocedure di gara, i requisiti dei partecipanti e le garanzie richieste, le condizioni che ilconcessionario dovrà soddisfare in corso di gestione, i vincoli di carattere ambientali e sanitariesistenti ed ogni altro elemento utile a regolare i diritti e gli obblighi delle terze parti interessate.Il diritto di concessione viene assegnato nel corso di un’asta pubblica gestita dalla Commissionesulle concessioni. La gara è aperta a parità di condizioni ad investitori locali e stranieri. L’aggiudicatario ha tempo 60giorni per costituire la società (una d.o.o. o un A.D) che gestirà la concessione.

E’ anche previsto il sistema del BOT (Built, operate, transfer), basato sulla costruzione oricostruzione e finanziamento dell’intero edificio, costruzione o impianto, utilizzo dello stesso eritorno alla proprietà della Repubblica di Serbia nei tempi previsti

Per maggiori informazioni: www.mpriv.sr.gov.yu; [email protected] – dott. Riccardo Federico Rocca

Regime fiscale

Il concessionario ha diritto all’esenzione quinquennale (tax holiday) da imposte dirette conriferimento agli utili derivanti dall’investimento correlato alla valorizzazione di una concessione.Tale periodo decorre dal giorno di completamento dell’investimento.

Per maggiori informazioni: www.mpriv.sr.gov.yu; [email protected] – dott. Riccardo Federico Rocca

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7 - FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A FAVORE DEGLI

IMPRENDITORI ITALIANI

Agevolazioni disponibili alla data del 1 ottobre 2005

Agevolazioni di fonte italiana ed internazionaleA seconda del settore di intervento e della dimensione dell’impresa, gli imprenditori italianipossono fruire di taluni programmi agevolativi gestiti e promossi dal Governo Italiano, dallaRegione Lombardia, dall’Unione Europea, quali, ad esempio, finanziamenti a tassi agevolati perl’effettuazione di studi di fattibilità, contributi in conto capitale a valere sull’investimento,finanziamenti di parte dell’investimento.

In particolare si segnalano le seguenti opportunità:

• PMI operanti nel settore manifatturiero con sede in Lombardia: contributo a fondo perduto fino a 100.000 EURO a valere sull’investimento effettuato in Serbia in base alla legge 35/96;

• Aziende con sede in tutto il territorio italiano : finanziamenti agevolati – Euribor + 1% - per investimenti produttivi a valere su di un Fondo di investimento del MAP gestito dalla SIMEST;

• Aziende con sede in tutto il territorio italiano: finanziamento dello studio di fattibilità connesso ad un investimento produttivo – con un max di 361.000 Euro;

• Aziende operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili: possibilità di cederei certificati verdi relativi ad energia pulita prodotta nell’area balcanica al Governo italiano cheopera a mezzo di uno specifico fondo gestito dalla World Bank;

Agevolazioni di fonte serbaLa Repubblica Serba non prevede specifiche agevolazioni per gli investitori esteri che godono deglistessi diritti degli investitori locali a condizione di reciprocità. La proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, nonché dalla specifica Legge che disciplina gliinvestimenti esteri.L’art. 29 in particolare stabilisce il divieto di esproprio fatti salvi situazioni di rilevante interessepubblico, nel quale caso il soggetto espropriato ha diritto al risarcimento al prezzo di mercato.Gli stranieri possono acquistare proprietà immobiliari sia nell’ambito di iniziative imprenditoriali,sia per puro investimento.Detta legge, inoltre, attribuisce agli investitori stranieri una serie di diritti quali quello al rimpatriodi capitali ed utili, di beni materiali ed immateriali, nonché la piena libertà di commercio.Gli investitori stranieri godono di talune agevolazioni quali l’esenzione dal pagamento di dazidoganali per macchinari o materiali destinati a contribuire alla realizzazione di impianti produttivi,ed alcuni sgravi fiscali per l’assunzione di lavoratori.

Per maggiori informazioni : [email protected] – att.dott. Roberto Zoppi

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Montenegro

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1 - ESPORTARE IN MONTENEGRO BENI E/O SERVIZI PRODOTTI IN ITALIA

Beni soggetti a vincoli

E’ richiesta una specifica licenza per l’importazione di armi, equipaggiamenti militari, oggettid’antiquariato, metalli preziosi, rifiuti, lacche, gomme, resine, balsami, saponi vegetali, pianteusate in profumeria, funghicidi.

Per maggiori dettagli : www.mzdravlja.cg.yu

Tutti gli altri beni sono liberamente esportabili senza formalita’particolari

L’importatore e’ soggetto al pagamento di dazi doganali e di IVA.

Normativa Doganale

Le tariffe doganali, in precedenza determinate dalla legge federale, sono oggi di competenza delGoverno del Montenegro. I dazi applicati variano dal 3% al 5% (fanno eccezione i dazi sulla fruttadi stagione che salgono al 20%).L’attuale regime doganale prevede le seguenti forme di importazioni ed esportazioni: a) regimelibero; b) secondo il valore dei beni e servizi; c) secondo le quantità dei beni e servizi;d) importazione ed esportazione temporanea. In previsione dell’adesione al WTO, sono state emanate una serie di norme finalizzateall’eliminazione di quote, alla riduzione delle licenze di importazione, ed alla eliminazione dibarriere non tariffarie.Non sono soggette a dazi le materie prime in temporanea importazione e le attrezzature introdottenel Paese per dare esecuzione ad appalti e lavorazioni temporanee.Il controllo doganale viene effettuato con un’ispezione sui beni, sulle modalità di trasporto,sull’etichettatura, ed è fatto a campione, con la fotografia della merce e con qualunque altra praticache ne consenta l’identificazione. Sono, inoltre, previsti controlli sul personale che accompagna ilcarico doganale all’interno del paese.In considerazione delle diverse tariffe doganali applicate, l’interscambio tra Serbia e Montenegronon è libero, ma è soggetto a controllo doganale.La normativa sulle zone franche è analoga a quella prevista per la Serbia. L’unica zona franca inMontenegro è i porto di Bar che però non e ancora operativa. L’altra zona in via di realizzazione sitrova a Kotor.

Per maggiori informazioni: [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

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La tutela della proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuali sono regolati da una normativa specifica vigente a livello di Unionedi Serbia e Montenegro. In particolare sono protetti le licenze, i brevetti, i marchi, le indicazioni diorigine controllata, il copyright e diritti correlati.L’Unione di Serbia e Montenegro e’ membro della Organizzazione mondiale per la proprietàintellettuale (WIPO), ha sottoscritto la Convenzione Internazionale sulla registrazione dei Marchidi Madrid ed il Trattato dell’Aia del 1934 sulla Registrazione Internazionale dei brevetti, il Trattatodi Parigi del 1967 per la protezione della Proprietà industriale, il Trattato di Locarno sui Brevetti,il Trattato di Lisbona del 1958 relativo alla tutela delle denominazioni di origine controllata.Peraltro, durante il governo di Milosevic tali trattati non erano rispettati, e solo nel 2004 sono stateemanate nuove disposizioni che hanno rafforzato la tutela della proprietà intellettuale, anche per lapressione della comunità internazionale.Le discipline dei marchi e dei brevetti sono di conseguenza regolate da leggi armonizzate con ledisposizioni vigenti nell’Unione Europea.L’istituzione che garantisce i detti diritti è l’Agenzia per la Proprietà Intellettuale, che ha sede aBelgrado.Per la registrazione di un marchio, l’autorita’ competente e’ l’Ufficio Federale dei brevetti, semprecon sede a Belgrado.Un marchio commerciale esiste dal momento della registrazione, anche se la sua validita’ haefficacia retroattiva e decorre dal momento di presentazione della domanda.Il diritto al marchio decade per il mancato pagamento dei diritti di salvaguardia.Il quadro normativo è rassicurante; non sempre peraltro, in casi di violazione, i Tribunali sonosufficientemente efficaci nel rendere operative le suddette protezioni legali.

Per maggiori dettagli : [email protected] – Avv. Carlo Edoardo Rocca

Regime IVA

Il regime IVA e’ stato introdotto a partire dal 2003.La normativa è uniforme a quella vigente in Unione Europea.

E’ prevista una sola aliquota del 17% (aliquota normale) Sono esenti le assicurazioni, il trasporto passeggeri, il trasporto ferroviario, le cure mediche,

l’istruzione, la ricerca scientifica ed i servizi sociali.

Per maggiori informazioni: [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Costituzione di sedi di rappresentanza o di uffici commerciali

Un soggetto straniero può aprire un ufficio di rappresentanza in Montenegro che può avere una opiù sedi.L’ufficio di rappresentanza può iniziare ad operare successivamente alla registrazione nel registrotenuto presso il Ministero del Commercio.Alla richiesta di registrazione devono essere allegati i seguenti documenti:• Certificato di registrazione in Italia in copia originale tradotta da interprete ufficiale;• Programma di attività dell’ufficio;• Dichiarazione di assunzione di responsabilità per gli obblighi contratti in Montenegro connessi

all’attività dell’ufficio di rappresentanza;• Atto di nomina del responsabile dell’Ufficio di rappresentanza;• Permesso di residenza permanente o temporanea per i cittadini stranieri eventualmente preposti

alla gestione dell’Ufficio.• Indicazione sulla sede e sui dipendenti dell’ufficio.

L’Ufficio di rappresentanza non ha lo status di persona giuridica, può svolgere solamente le attivitàper il quale è stato registrato (che solitamente consistono nello studio del mercato, in attivitàpreparatorie alla stipula di contratti, nella supervisione sulla esecuzione di contratti di cooperazionetecnica e/o commerciale) e deve richiedere l’esenzione da imposta.Entro il 31 marzo va depositato presso il Ministero la relazione sull’attività svolta l’annoprecedente.Un ufficio di rappresentanza può anche essere costituito da più di un’impresa. In tale caso, ènecessario depositare presso il Ministero del Commercio, unitamente ai documenti sopra indicati,anche il contratto in cui siano definiti i rapporti economici tra i soggetti titolari dell’ufficio.

Per maggiori dettagli: www.agencijacg.org; www.crps.cg.yu; [email protected] – Att. Tijana Ljubicanovic

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2 - AVVIARE UN’ATTIVITÀ PRODUTTIVA NEL SETTORE DELL’INDUSTRIA, DEI

SERVIZI O DELL’AGRICOLTURA

Autorizzazione all’esercizio dell’attività

Gli investimenti esteri sono disciplinati dalla Legge in vigore dal 2 novembre 2000 (GU RCG n.52/00). Promulgata allo scopo di facilitare la cooperazione economica internazionale e la direttapartecipazione di capitali stranieri nell’economia nazionale, essa riconosce all’investitore stranierola parità di trattamento con gli investitori locali a condizione di reciprocità.L’investitore straniero può essere persona giuridica straniera con sede all’estero; persona fisicastraniera; cittadino locale che soggiorna all’estero da più di un anno; società con capitale stranierosuperiore al 25%; società costituita nel Montenegro da persone straniere.Dato che l’investitore straniero gode degli stessi diritti dell’imprenditore locale, può, pertanto,detenere la totalità del capitale sociale. Fanno eccezione: A) alcuni settori quali la produzione ed il commercio di armi; B) le attività economiche svolte all’interno di aree di confine o di parchi nazionali; C) ulteriori specifiche fattispecie identificate di volta in volta dal legislatore. In tali casil’investitore straniero non può detenere più del 49% del capitale sociale.Si rileva inoltre che l’acquisizione di quote superiori rispettivamente al 20% o al 50% del capitalesociale di un istituto bancario è soggetto al preventivo assenso della Banca Centrale.

Per ulteriori informazioni : www.agencijacg.org; [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

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La registrazione dell’impresa

Le tipologie societarie previste dalla Legge sulle organizzazioni imprenditoriali, in vigore dal 2002,sono quattro: • la società in nome collettivo (O.D.);• la società in accomandita (K.D.);• la società a responsabilità limitata ( D.O.O);la società per azioni (A.D.) Akcionorsko drustvo L’esercizio di attività economica può essere svolto anche a livello di impresa individuale, la“preduzetnik”. L’impresa straniera può operare direttamente tramite una propria filiale (djelovi stranich drustava).Sono inoltre previste anche le società sotto il diretto controllo pubblico.La scelta della forma societaria maggiormente appropriata va effettuata alla luce di varieconsiderazioni che dovranno essere esaminate in dettaglio una volta completato il business plan. Le società di capitali d.o.o. e A.D. sono le più utilizzate.La disciplina delle A.D. è sostanzialmente armonizzata con le direttive societarie emanatedall’Unione Europea. La prima direttiva societaria è stata pienamente recepita (in particolare sirichiamano gli obblighi di tenuta del Registro delle società a carico della P.A., le indicazioni inmerito ai requisiti per la registrazione, alla trasparenza dei dati e dei documenti, la disciplina deiconflitti di interesse e la casistica relativa alle cause di nullità della società).La seconda direttiva trova applicazione con riferimento alle disposizioni relative ad un capitalesociale minimo, alle modalità per l’aumento di capitale, alla protezione degli azionisti e delle terzeparti in caso di riduzione del capitale, all’acquisizione di azioni proprie.Le operazioni di fusione e scissione - previste dalla terza e della sesta direttiva - sono parimentidisciplinate, anche se la normativa vigente presenta alcune lacune.Anche la quarta, la settima e l’ottava direttiva sono state recepite, con l’obbligo di pubblicare unbilancio annuale redatto applicando i principi contabili internazionali, corredato dalla relazione diun revisore esterno da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.Lo statuto ha ampia facoltà di stabilire le modalità di Corporate governance attribuendo i poteri aidiversi organi previsti dalla legge.La tutela degli azionisti di minoranza è elevata dal momento che non sono previsti limitipercentuali minimi per l’impugnazione delle delibere assembleari.La società per azioni può essere soggetta ad operazioni di scissione fusione o trasformazione in una s.r.l..

Per maggiori informazioni: www.acencijacg.org; [email protected] – att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Procedure di costituzione di una A.D.

Con riferimento ad aspetti più di dettaglio, si segnala che la A.D. deve essere costituita da almenodue soci, anche persone giuridiche. Successivamente alla costituzione, l’intero capitale sociale puòperaltro essere acquisito da un socio unico. Il capitale sociale minimo è di 25.000 EURO , e i socifondatori devono versare l’intero capitale in denaro.Possono essere emesse diverse categorie di azioni, con diversi diritti.L’atto costitutivo deve contenere indicazioni relative all’ammontare del capitale sociale, al numerodi azioni emesse, e sottoscritte da ciascun socio fondatore, Le firme dei soci fondatori vannoautenticate da un avvocato o da un funzionario della Pubblica amministrazione. A seguito dellacostituzione i soci fondatori dovranno aprire un conto corrente a loro intestato presso un Istitutobancario con sede in Montenegro dove depositare il capitale sociale.Entro sette giorni dal versamento del capitale dovrà tenersi l’assemblea generale dei soci per lanomina degli organi amministrativi e l’approvazione o modifica dello statuto. Copia dello statutoe l’elenco degli organi amministrativi verranno quindi presentati al Registro Centrale per ottenerela registrazione della società e vedersi riconosciuta la personalità giuridica. Il Registro centrale èparte del Tribunale commerciale ha sede a Podgorica ed è l’unico autorizzato a ricevere lecomunicazioni. I tribunali non hanno pertanto competenza in relazione al ricevimento di documentirelativi alle società. Il registro centrale può peraltro autorizzare determinati tribunali a ricevere ladocumentazione e a trasmetterla. Tutte le informazioni sono pubbliche ed i registri possono essereconsultati da chiunque ne abbia interesse. La registrazione ha effetto costitutivo, dal momento che la società acquisisce personalità giuridicadal momento della registrazione.La registrazione ha validità annuale e deve essere rinnovata ogni anno. In caso di mancataregistrazione, la società perde l’autonomia patrimoniale, ed i soci diventano illimitatamenteresponsabili, come nelle società in nome collettivo.

Principi di gestione (la Corporate Governance) della A.D.

A livello di corporate governance, sono previsti i seguenti organi:• l’Assemblea dei soci;• il Consiglio di amministrazione (non è consentito attribuire il potere di amministrazione ad un

amministratore unico); • il Direttore generale (CEO) che viene nominato dal Consiglio di amministrazione al quale

risponde del proprio operato.• il Segretario.

La società deve nominare un revisore autorizzato indipendente che svolge il proprio incarico sullabase di contratti di durata annuale.Il Consiglio di amministrazione è un organo collegiale che gestisce e rappresenta la società.Il Direttore generale deve dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione.

Per maggiori informazioni: [email protected] : att. dott. Riccardo Federico Rocca

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Procedure di costituzione e Corporate Governance di una

d.o.o ( drustvo sa ogranicenom odgovornoscu)

La disciplina giuridica della d.o.o si differenzia nettamente da quella della società per azioni e taletipologia societaria si discosta non poco anche dalla nostra società a responsabilità limitata.In particolare, si segnala quanto segue: il capitale sociale minimo è di 1 Euro; la d.o.o. può esserecostituita da un singolo socio ed il numero massimo di soci è 30; a livello di corporate governance,l’unico organo indispensabile è l’organo amministrativo, che può consistere di un amministratoreunico. Non è necessario il Consiglio di amministrazione, e neppure è obbligatoria l’attribuzione dispecifici poteri o competenze all’assemblea dei soci. I soci della società possono infatti stabilire unregolamento interno e decidere in relazione al medesimo.Le quote di partecipazione alle s.r.l. possono essere trasferite solo in conformità al regolamentodella società.Una società a responsabilità limitata può trasformarsi in A.D. a condizione che ne soddisfi lecondizioni in tema di capitale minimo e corporate governance.Si applicano anche alla società a responsabilità limitata il principio dell’efficacia costitutiva dellaregistrazione e dell’obbligatorietà del rinnovo annuale della registrazione medesima.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. dott.ssa Tijana Ljubicanovic

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La disciplina fiscale dell’impresa

In linea generale, il Montenegro considera la tassazione quale elemento competitivo per attirareinvestimenti dall’estero. Ne consegue che la tassazione non è particolarmente elevata, è ancheprevista la possibilità di costituire società off-shore tassate al 5%, e, all’interno del porto di Bar, èin via di costituzione una zona franca doganale.

A) Imposte diretteDal 1 gennaio 2005 l’imposta sul reddito delle società è pari al 9%. Gli investimenti fissi dannodiritto a crediti di imposta fino a compensazione del 30% del complessivo debito fiscale. E’,inoltre, prevista l’esenzione triennale per chi investe in zone non sufficientemente sviluppate. La distribuzione di utili è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Il Montenegro haereditato i Trattati contro la doppia imposizione stipulati dalla Federazione Jugoslava. Quellovigente con l’Italia prevede l’applicazione di ritenute massime sulla distribuzione di utili del 10%.

Società off-shoreE’ possibile costituire società off-shore con capitale minimo di 1000 US$ il cui reddito vienetassato al 2,5%. Il Ministero competente per la registrazione è quello delle Finanze. Le off-shorecompanies possono svolgere attività di commercio internazionale, fornire servizi di consulenza,amministrare imbarcazioni da diporto, svolgere servizi bancari ed assicurativi. Non pagano imposteo dazi doganali sui beni utilizzati per le loro attività (comprese le autovetture). Le offhsore sonoesenti dal pagamento di imposte sugli immobili utilizzati per la propria attivitàIl reddito dei dipendenti delle off-shore è tassato nella misura del 5% ed i contributi previdenzialisono ridotti al 6% e quelli sanitari al 4%.B) Imposte indirette Dal 1 aprile 2003 il Montenegro ha recepito la normativa IVA la cui disciplina è sostanzialmenteconforme a quella vigente in Italia essendo stata mutuata dalla direttiva Comunitaria.Vi è una sola aliquota pari al 17%.Un determinato numero di prodotti e servizi è escluso dall’obbligo di pagamento dell’imposta. Trai prodotti esentati si annoverano latte, pane, medicinali, libri e pubblicazioni,. Tra i servizil’agevolazione riguarda istruzione, cultura, servizi sociali, telefonia pubblica, servizi medici.Anche i servizi di affitto degli immobili, bancari ed assicurativi sono esentati dal pagamento.C) AcciseSono previste per le bevande alcoliche, il tabacco, i prodotti petroliferi D) Dazi I beni strumentali nuovi utilizzati direttamente dall’imprenditore italiano sono esenti da dazi.Nell’ambito degli accordi previsti dal Patto di Stabilità, è in vigore un accordo tra i Paesi dell’areabalcanica (Serbia e Montenegro, Bosnia ed Herzegovina, Macedonia, Croazia, Bulgaria, Romaniae Moldavia) che prevede la progressiva riduzione delle aliquote doganali fino ad arrivare adun’area di totale libero scambio. L’Italia è stata tra i promotori di tale accordo. Al momento restanoin vigore dazi su determinati prodotti, applicati peraltro in misura ridotta. La Serbia ed ilMontenegro vantano inoltre un accordo di libero scambio con la Russia che consente l’esportazionedi manufatti locali in detto paese in esenzione da dazi doganali.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. dott. Riccardo Federico Rocca

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La gestione del personale dipendente

La legge sul lavoro è stata adottata nel 2003 ed ha eliminato diverse rigidità che impedivano di fattola possibilità di licenziamento e ponevano a carico del datore di lavoro oneri eccessivi.La nuova legge prevede due tipologie contrattuali: il lavoro a tempo determinato e a tempoindeterminato. Si è in presenza di lavoro a tempo determinato: quando le mansioni si svolgono in un periododeterminato e limitato (lavoro stagionale) che non può essere superiore a sei mesi; vi è necessità disostituire un dipendente durante il servizio militare o in quanto impegnato in funzioni pubbliche.E’ prevista la possibilità di un periodo di prova della durata massima di tre mesi. La legge prevedela determinazione di un salario minimo. La retribuzione può essere calcolata su base oraria aprovvigione o con un sistema misto.Sono previsti contratti collettivi di lavoro per particolari tipologie di dipendenti. Il rapporto di lavoro può oggi terminare per giusta causa o giustificato motivo; in assenza ditali motivazioni al lavoratore spetta un’indennità di licenziamento. La legge prevede che il cittadino straniero possa instaurare rapporti di lavoro se è in possesso delpermesso di soggiorno temporaneo o a tempo indeterminato se è in possesso del permesso dilavoro.

Per maggiori informazioni : [email protected] – att. dott. Claudio Tortorici

Oneri sociali

Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro ammontano ai seguenti importi: 9,6 % per laprevidenza, il 6% per la sanità e l’0,5% per l’indennità di disoccupazione; gli oneri a carico dellavoratore ammontano ai seguenti importi: previdenza 12%; assistenza sanitaria 7,5%; indennità didisoccupazione 0.5%.Le imposte sul reddito sul lavoro dipendente sono applicate con aliquote progressive con trescaglioni del 15%, 19% e 23%.

Per maggiori informazioni : [email protected] – att. dott. Claudio Tortorici

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3 - INVESTIRE NEL SETTORE IMMOBILIARE (TERRENI E FABBRICATI)

Acquistare terreni agricoli e beni immobili

Un investitore italiano, sia persona fisica sia giuridica, può acquistare beni immobili, cosi comeespressamente previsto dalla legge sugli investimenti esteri (art. 12).L’acquisto può essere effettuato direttamente o tramite una società di diritto montenegrinoappositamente costituita.I beni immobili possono essere acquistati sia nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa, sia apura finalità di investimento (es. per turismo).Nel 2004 è entrata in vigore una legge che prevede la corresponsione di indennizzi in denaro agliex-proprietari di beni immobili a suo tempo nazionalizzati.. Vengono pertanto salvaguardati i dirittidel nuovo proprietario. Tale provvedimento normativo migliora il quadro giuridico complessivo delsettore immobiliare e diminuisce considerevolmente i rischi di possibili rivendiche di beniregolarmente acquistati che invece permangono in Serbia.Diversi alberghi sulla costa adriatica sono in via di privatizzazione col metodo dell’asta pubblica;l’investitore, in aggiunta al costo di aggiudicazione, deve finanziare gli interventi diristrutturazione, che spesso sono consistenti, e verificare l’esistenza di possibili vincoli di carattereambientale, materia che sta assumendo un’importanza crescente nel paese .Alternativa alla privatizzazione di strutture esistenti sono le realizzazioni di nuove costruzioni.Nel corso dell’ultimo decennio, per stimolare la crescita dell’economia, le autorità hanno accordatoautorizzazioni ad edificare con una certa liberalità, determinando pertanto, perlomeno in alcunearee del paese, un eccesso di offerta. Lo svolgimento di attività nel settore edilizio non presenta specifiche peculiarità.I terreni edificabili possono venire acquistati anche da stranieri, e l’ammontare degli oneri diedificazioni vanno contrattati con le singole autorità municipali.

Regime fiscale

Imposte indiretteIl trasferimento di diritti reali immobiliari è soggetto ad imposta in misura pari al 2% del valore dimercato del bene; la misura della base imponibile va pertanto concordato con l’Amministrazionefinanziaria competente.Imposta patrimonialeL’imposta patrimoniale si applica al valore di mercato del bene sulla base delle seguenti aliquote:0,25% per case di privata abitazione, 0,50% per appartamenti di lusso; 0,20% su terreni agricoli,0,20% per negozi/uffici; 0,10 % per immobili ad uso industriale.Imposte sul redditoNon sono previste modalità particolari di tassazioni dei redditi derivanti dall’esercizio di attivitàedilizia o dal godimento di beni immobili, che vengono pertanto assoggettate alla disciplinagenerale in materia di tassazione del reddito di impresa.

Per maggiori informazioni: [email protected] – att. dott. Riccardo Federico Rocca

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4 - IMPORTARE IN ITALIA BENI E/O SERVIZI PRODOTTI IN MONTENEGRO

Quadro normativo

Nell’ambito degli accordi assunti a seguito della stipula del Patto di stabilità, l’Unione Europea haaccordato al Montenegro un trattamento doganale preferenziale che ne esenta i prodottipraticamente da qualsiasi dazio in entrata con talune circoscritte eccezioni (vino, pesce fresco,carne di vitello, taluni prodotti tessili). Gli elevati standards igienico sanitari richiesti dall’Unione europea rappresentano peraltro forme dibarriere non tariffarie per taluni prodotti alimentari.Per quanto attiene i prodotti tessili, va, innanzitutto, segnalato che il Montenegro non è paesemembro del WTO e, di conseguenza, non si applica al medesimo la liberalizzazione delle quoteprevista dal 1 gennaio 2005 a seguito dello scadere dell’accordo multifibre.Peraltro, la UE ha deciso di eliminare qualsiasi quota tuttora vigente per i prodotti del Montenegroed il Montenegro a propria volta si è impegnata a liberalizzare gradualmente il proprio mercatointerno per i prodotti tessili di origine comunitaria entro il 2008. Sulle esportazioni di beni, il Montenegro non applica oneri ad eccezioni di taluni prodotti qualirottami di ferro, che sono soggetti ad un dazio in uscita pari al 20%.

Per ulteriori informazioni: [email protected] att. dott. Riccardo Federico Rocca

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5 - PARTECIPARE A PRIVATIZZAZIONI

Quadro normativo

La soluzione adottata dal Montenegro è consistita nell’assegnazione ai dipendenti gratuitamentedel 10% delle azioni con facoltà di acquistarne un ulteriore 30% a prezzo scontato del 15-20% sulvalore attribuito; e nella attribuzione ai cittadini di voucher rappresentativi in sostanza del restante60% del capitale delle società, che dai medesimi cittadini venivano di fatto trasferiti a 3 neo-costituiti Fondi di investimento.Il Fondo di sviluppo veniva cosi ad acquisire il 36% del capitale delle società, il Fondo pensioni il18% ed il Fondo di disoccupazione il 6%.I Fondi devono vendere la loro quota entro 5 anni dalla ristrutturazione della società, con unminimo del 20% ogni anno o tramite aste o sui mercati finanziari.Le società di minori dimensioni e di minore rilievo strategico sono già in buona parte in mano diprivati investitori, sia locali sia stranieri.Ad oggi restano nel controllo dello Stato alcune tra le società di maggiore dimensione (le Telecom,la società elettrica, grandi alberghi, i gestori di infrastrutture logistiche) che sono ancora in fase diristrutturazione.

Per ulteriori informazioni: www.agencijacg.org; [email protected] - att. dott. Riccardo Federico Rocca

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6 - PARTECIPARE A GARE DI APPALTO E ALL’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI

Gare di appalto

La legge sugli appalti pubblici è entrata in vigore nel 2001, ma l’interpretazione delle disposizioninon è ancora del tutto chiara, e le procedure previste non sono ancora state del tutto implementate.

Committente internazionale

Le organizzazioni internazionali quali la BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo sviluppo,anche indicata con l’acronimo inglese EBRD o con l’acronimo francese BERD); la EAR (EuropeanAgency for Reconstruction con sede a Salonicco), la World Bank con il suo braccio operativo IFC,la UE con il programma CARDS, nonché diversi Governi nazionali in qualità di donors finanzianodiverse opere infrastrutturali o programmi o progetti di sviluppo e riqualificazione dell’apparatoeconomico e produttivo della Serbia.Le regole che disciplinano dette gare non sono però necessariamente standardizzate, ma presentanospecificità stabilite nei singoli bandi di gara che vanno monitorati costantemente. Si segnala a tale proposito l’indirizzo del sito della Unione Europea che rappresenta una fonteinformativa qualificata ed aggiornata :

Per maggiori informazioni: www.europa.eu.int/comm/[email protected] – att. Tijana Ljubicanovic

Concessioni

Un investitore straniero può ottenere il diritto allo sfruttamento di risorse naturali o di beni di usopubblico dalle competenti autorità statali sulla base di aste pubbliche, e la stipula di uno specificocontratto.Il Ministero del commercio deve approvare il contratto di concessione, di cui viene depositata copiapresso il Ministero degli Affari Esteri. L’Agenzia del Patrimonio deve annotare nei registri catastalii diritti acquisiti dal concessionario.Anche le operazioni in regime di B.O.T. sono previste dalla legge, anche se tale strumento nontrova a tutt’oggi sufficiente utilizzo.

Per maggiori informazioni: www.agencijacg.org; [email protected]

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7 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DI IMPRENDITORI ITALIANI

Agevolazioni di fonte italiana ed internazionale

A seconda del settore di intervento e della dimensione dell’impresa, gli imprenditori italianipossono fruire di taluni programmi agevolativi gestiti e promossi dal Governo Italiano, dallaRegione Lombardia, dall’Unione Europea, quali, ad esempio, finanziamenti a tassi agevolatiagevolati per l’effettuazione di studi di fattibilità, contributi in conto capitale a valeresull’investimento, finanziamenti di parte dell’investimento.

In particolare si segnalano le seguenti opportunità:

PMI operanti nel settore manifatturiero con sede in Lombardia: contributo a fondo perduto fino a100.000 EURO a valere sull’investimento effettuato in Serbia in base alla legge 35/96;Aziende con sede in tutto il territorio italiano : finanziamenti agevolati – Euribor + 1% - a valeresu di un Fondo di investimento del MAP gestito dalla SIMEST;Aziende con sede in tutto il territorio italiano: finanziamento dello studio di fattibilità connesso adun investimento produttivo all’estero – con un max di 361.000 Euro; Aziende operanti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili

Agevolazioni di fonte montenegrina

La Repubblica del Montenegro non prevede specifiche agevolazioni per gli investitori esteri chegodono degli stessi diritti degli investitori locali a condizione di reciprocità.In particolare la proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, nonché dalla specifica Legge chedisciplina gli investimenti esteri.L’art. 29 in particolare stabilisce il divieto di esproprio fatti salvi situazioni di rilevante interessepubblico, nel quale caso il soggetto espropriato ha diritto al risarcimento al prezzo di mercato.Gli stranieri possono acquistare proprietà immobiliari sia nell’ambito di iniziative imprenditoriali,sia per puro investimento.Detta legge, inoltre, attribuisce agli investitori stranieri una serie di diritti quali quello al rimpatriodi capitali ed utili, di beni materiali ed immateriali, nonché la piena libertà di commercio. Gliinvestitori stranieri godono di talune agevolazioni quali l’esenzione dal pagamento di dazi doganaliper macchinari o materiali destinati a contribuire alla realizzazione di impianti produttivi, ed alcunisgravi fiscali per l’assunzione di lavoratori. Il Montenegro ha adottato l’Euro nel 2002. Diconseguenza la Banca Centrale del Montenegro non dispone di alcuno strumento di politicamonetaria, e non vi sono restrizioni o vincoli di natura valutaria. Qualsiasi società conpartecipazione straniera può effettuare pagamenti esteri senza restrizioni in conformità con la leggefederale, può detenere valuta estera come investimento importato o generato da transazioni conpartner esteri, in un conto in valuta estera presso una banca autorizzata ed usarlo senza restrizioniin conformità con il contratto di investimento o il documento o decisione istitutiva. Non sonoprevisti limiti all’importazione o esportazione di capitali.

Per maggiori informazioni: [email protected] - att. dott. Roberto Zoppi

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DOCUMENTAZIONE

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA

FEDERATIVA DELLA JUGOSLAVIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL

REDDITO E SUL PATRIMONIO

FIRMATA A BELGRADO IL 24 FEBBRAIO 1982. L. 18 dicembre 1984, n. 974. Pubblicata nellaGazz. Uff. 29 gennaio 1985, n. 24, S.O. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambiodegli strumenti di ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 3 giugno 1985; diconseguenza la medesima Convenzione, a norma dell’art. 28 della stessa, è entrata in vigore il 3luglio 1985 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 20 giugno 1985, n. 144). Gli accordi stipulati fra Italiae Jugoslavia si applicano in linea generale, con le limitazioni derivanti dalla nuova situazionegiuridico-territoriale, anche agli Stati che si sono separati dalla Jugoslavia e sono accedutiall’indipendenza.

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in linguainglese.

La Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, desiderose di concludereuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulpatrimonio, hanno convenuto quanto segue:Articolo 1 - SoggettiLa presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Staticontraenti.Articolo 2 - Imposte considerate1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate in unoStato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo ente locale,qualunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica anche ai contributi prelevatiin Iugoslavia, salvo che ai contributi per la sicurezza sociale.2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul redditocomplessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese leimposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili e immobili, le impostesull’ammontarecomplessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.Ai fini della presente Convenzione, devono essere considerate come imposte anche i contributi alparagrafo 1 del presente articolo.3. Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare:a) in Jugoslavia:1) l’imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato (the tax andcontributions on income of organizations of associated labour);2) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (the tax andcontributions on personal income derived from dependent personal services);3) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivante dall’attività agricola (the tax andcontributions on personal income derived from agricultural activity);4) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivanti da attività indipendenti aventi o nocarattere economico (the tax and contributions on personal income derived from independenteconomic and non-economic activities);5) l’imposta e i contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore,

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marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici (the tax and contributions on personal incomederived from copyrights, patents and technical improvements);6) l’imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali (the tax on revenue from capital andcapital rights);7) l’imposta sul patrimonio (the tax on capital);8) l’imposta sul reddito complessivo dei cittadini (the tax on total revenue of citizens);9) l’imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni dilavoro associato nazionali ai fini di un’attività in comune (the tax on profits of foreign personsderived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of ajoint venture);10) l’imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attività di investimento (the tax onprofits of foreign persons derived from investment works);11) l’imposta sui redditi delle persone straniere derivanti dall’attività di trasporto di passeggeri emerci (the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport);(qui di seguito indicate quali «imposta iugoslava»);b) in Italia:1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;3) l’imposta locale sui redditi;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmenteanaloga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o insostituzione delle imposte esistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti sicomunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.Articolo 3 - Definizioni generali1. Ai fini della presente Convenzione:a) il termine «Jugoslavia» designa il territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Jugoslavia le quali, ai sensi dellalegislazione iugoslava ed in conformità dell’Accordo italo - iugoslavo per la delimitazione dellapiattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l’8 gennaio 1968,sono state e possono in futuro essere considerate come zone all’interno delle quali possono essereesercitati i diritti della Iugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorsenaturali;b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mareterritoriale dell’Italia che, ai sensi della legislazione italiana concernente l’esplorazione e losfruttamento delle risorse naturali ed in conformità dell’Accordo italo - iugoslavo per ladelimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata aRoma l’8 gennaio 1968, possono essere considerate come zone all’interno delle quali possonoessere esercitati i diritti dell’Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le lororisorse naturali;c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contestorichiede, la Iugoslavia o l’Italia;d) il termine «nazionali» designa i cittadini e le altre persone fisiche che si trovano in tale posizionein virtù della legislazione in vigore in ciascun Stato contraente;e) il termine «persona» designa:i) per quanto concerne la Jugoslavia, le persone fisiche e le persone giuridiche;ii) per quanto concerne l’Italia, le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;f) il termine di «società» designa:i) per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato (organization of

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associated labour) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione;ii) per quanto concerne l’Italia, qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è consideratopersona giuridica ai fini dell’imposizione;g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente»designano, per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato ed altreorganizzazioni e comunità autogestite, i lavoratori che svolgono individualmente attivitàindipendenti e le imprese con sede fuori dal territorio iugoslavo esercitate da un residenteiugoslavo, e, per quanto concerne l’Italia, le imprese esercitate da un residente dell’Italia;h) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo diuna nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata inuno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il trasporto per nave o per aeromobile siaeffettuato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;i) l’espressione «Autorità competente» designa:i) per quanto concerne la Jugoslavia, il Segretario federale per le finanze o il suo rappresentanteautorizzato;ii) per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle finanze.2. Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioninon ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alleimposte cui si applica la Convenzione.Articolo 4 - Domicilio fiscale1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designaogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stessoStato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altrocriterio di natura analoga.2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica èconsiderata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguentemodo:a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente.Quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residentedello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessivitali);b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, ose la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residentedello Stato in cui soggiorna abitualmente;c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmentein alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno diessi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.3. Quando in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa dauna persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa èresidente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.Articolo 5 - Stabile organizzazione1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissadi affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:a) una sede di direzione;b) una succursale;c) un ufficio;d) un’officina;e) un laboratorio;

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f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merciappartenenti all’impresa;b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione odi consegna;c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di trasformazione da parte diun’altra impresa;d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioniper l’impresa;e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini della pubblicità di fornireinformazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio oausiliario.4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Statocontraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - èconsiderata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri cheesercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il casoin cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altroStato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore,di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, acondizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societàresidente dell’altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce diper sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabileorganizzazione dell’altra.Articolo 6 - Redditi immobiliari1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delleattività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Statocontraente in cui i beni stessi sono situati. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beniimmobili.3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dallautilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione dibeni immobili.4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili diun’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professioneindipendente.Articolo 7 - Utili delle imprese1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a menoche l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabileorganizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sonoimponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabileorganizzazione.2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un’impresa di uno Statocontraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazioneivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili chesi ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separatasvolgente attività identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce

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una stabile organizzazione.3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione lespese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese didirezione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabileorganizzazione, sia altrove.4. Gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sono determinati in base ai libri contabilitenuti dalla stabile organizzazione. Qualora detti libri non costituiscano una base adeguata ai finidella determinazione degli utili della stabile organizzazione, gli utili stessi possono esseredeterminati in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa.Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principicontenuti nel presente articolo.5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa haacquistato merci per l’impresa.6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinatiannualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi perprocedere diversamente.7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un residente italiano inIugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un’attività in comune con una impresa iugoslava.8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli dellapresente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presentearticolo.Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sonoimponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettivadell’impresa.2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo dellanave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto diimmatricolazione della nave, oppure in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Statocontraente in cui è residente l’esercente della nave.3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivantidalla partecipazione a un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismointernazionale di esercizio.Articolo 9 – Imprese associateAllorché:a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, alcontrollo o al capitale di una impresa dell’altro Stato contraente, ob) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo oal capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e,nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sonovincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute traimprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da unadelle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utilidi questa impresa e tassati in conseguenza.Articolo 10 - Dividendi1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro statocontraente sono imponibili in detto altro Stato.2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società chepaga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta cosìapplicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.Le Autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di

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applicazione di tale limitazione.Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagatidividendi.3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altrequote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote socialiassoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale delloStato di cui è residente la società distributrice.4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui ilbeneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dicui è residente la società che paga i dividendi sia un’attività commerciale o industriale per mezzodi una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissaivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la proprialegislazione.5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Statocontraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, ameno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazionegeneratrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una basefissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili nondistribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili nondistribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.Articolo 11 - Interessi1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Statocontraente sono imponibili in detto altro Stato.2. Tuttavia, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nelloStato dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l’imposta cosìapplicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le Autoritàcompetenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di talelimitazione.3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblicodelle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola dipartecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile,in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date inprestito.4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui ilbeneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente,dal quale provengono gli interessi, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di unastabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivisituata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gliinteressi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Statostesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di dettoStato.6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, gli interessi si consideranoprovenienti dallo Stato contraente in cui il debitore degli interessi, sia esso residente o no di dettoStato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contrattoil debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazioneo della base fissa.7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno diessi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono

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stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di similirelazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. Intal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascunoStato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.Articolo 12 - Canoni1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraentesono imponibili in detto altro Stato.2. I canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Statocontraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l’impostacosì applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le Autoritàcompetenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di talelimitazione.3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrispostiper l’uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche(ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioniradiofoniche o televisive) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli,progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzatureindustriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di Carattereindustriale, commerciale o scientifico.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui ilbeneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dalquale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabileorganizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, edi diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canonisono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5 contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo Ente locale o unresidente di detto Stato contraente.6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i canoni si consideranoprovenienti dallo Stato contraente in cui il debitore dei canoni, sia esso residente o no di detto Statocontraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contrattol’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o dellabase fissa.7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascunodi essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la qualesono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza disimili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimoammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità dellalegislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presenteConvenzione.Articolo 13 - Utili di capitale1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobilinell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di unastabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovverodi beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraentenell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utiliderivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l’intera impresa) o di dettabase fissa, sono imponibili in detto altro Stato.3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli utili derivantidall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili

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destinati all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente incui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quella menzionati ai paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante èresi dente.Articolo 14 - Professioni indipendenti1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell’esercizio di una libera professione oda altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:a) egli non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio dellasua attività, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nellamisura in cui sono attribuibili a detta base fissa; ob) egli non sia presente nell’altro Stato contraente per l’esercizio della sua attività per un periodoo periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, nel qualcaso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sonoattribuibili alle attività esercitate in detto altro Stato.2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di caratterescientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.Articolo 15 - Lavoro subordinato1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altreremunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo diun’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non vengasvolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolosono imponibili in questo altro Stato.2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che unresidente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altroStato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, eb) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell’altroStato, ec) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissache la persona ha nell’altro Stato.3. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da unoStato contraente o da una sua suddivisione politica amministrativa o da un suo ente locale ad unapersona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da unoStato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad unapersona fisica sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i beneficiari, cheesercitano un’attività lavorativa in detto altro Stato, siano residenti di questo Stato e:i) abbiano la nazionalità di detto Stato, e non quella del primo Stato contraente, oii) non siano divenuti residenti di detto Stato al solo scopo di esercitarvi l’attività.4. Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una personafisica ritrae da un’attività lavorativa svolta nell’ambito di un’attività commerciale o industrialeesercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suoente locale, sono imponibili in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presentearticolo.5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite incorrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in trafficointernazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione

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effettiva dell’impresa.Articolo 16 - Compensi ricevuti per incarichi svolti nell’ambito di consigli di amministrazionedi esercizi in comune e gettoni di presenza.1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residenteiugoslavo riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del consiglio sindacaledi una società residente in Italia sono imponibili in Italia.2. Le partecipazioni agli utili e le altre retribuzioni analoghe che un residente italiano riceve inqualità di membro di un consiglio di amministrazione di un esercizio in comune di una societàresidente in Jugoslavia sono imponibili in Jugoslavia.Articolo 17 - Artisti e sportivi

professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione,i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall’esercizio delle loro prestazioni personali in talequalità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate.2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo o da unosportivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è attribuito ad una persona diversa dall’artistao dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli7, 14 e 15 della presente Convenzione, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalleattività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell’ambito di un programma di scambiculturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Statocontraente nel quale dette attività sono esercitate.Articolo 18 - Pensioni1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente inrelazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residenteil beneficiario della pensione.2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica oamministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali,ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiariosia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.3. Le pensioni che una persona fisica ritrae da un’attività lavorativa svolta nell’ambito di un’attivitàcommerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politicao amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui èresidente la persona fisica.Articolo 19 - Studenti1. Le somme che uno studente o un’apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsiin uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Statocontraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazioneprofessionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazioneprofessionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano dafontisituate fuori di detto altro Stato.2. Il reddito che uno studente o un’apprendista riceve in corrispettivo di un’attività svolta in unoStato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere allapropria formazione professionale non è imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmentenecessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai finidel suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.Articolo 20 - Professori1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche

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presso una università, collegio od altro istituto d’insegnamento riconosciuto di detto Statocontraente, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Statocontraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni ricevute pertale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della primavisita effettuata a tale scopo.2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questanon è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o di più persone.Articolo 21 - Altri redditi1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che nonsono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sonoimponibili soltanto in detto Stato.2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelliderivanti da beni immobili, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente,eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabileorganizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, edil diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, il redditoè imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.Articolo 22 - Patrimonio1. Il patrimonio costituito da beni immobili, posseduto da un residente di uno Stato contraente esituato nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazioneche un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobiliappartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Statocontraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.3. Le navi o gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinatial loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede delladirezione effettiva dell’impresa.4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibilisoltanto in detto Stato.Articolo 23 - Metodo per evitare la doppia imposizioneLa doppia imposizione sarà eliminata come segue:1. Per quanto concerne la Jugoslavia:a) se un residente della Jugoslavia riceve i redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delledisposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la Jugoslavia può, fatte salve ledisposizioni della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, esentare da imposta detti redditio detto patrimonio;b) se un residente della Jugoslavia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli articoli10, 11 e 12 della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Jugoslavia può portare indeduzione dall’imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all’imposta pagata inItalia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione d’imposta, calcolata prima di operarela deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall’Italia.2. Per quanto concerne l’Italia:a) se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Jugoslavia, l’Italia,nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione,può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espressedisposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata inJugoslavia, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota d’imposta italianaattribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono allaformazione del reddito complessivo;

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b) tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento del reddito venga assoggettato inItalia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di dettoreddito in base alla legislazione italiana.3. Se, in conformità delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il patrimonioposseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato, dettoStato può, ai fini del calcolo dell’ammontare dell’imposta sul restante reddito o patrimonio delresidente, applicare l’aliquota d’imposta che sarebbe stata applicabile se i redditi o il patrimonionon fossero stati esentati.4. Se un residente dell’Italia riceve utili in Jugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad unesercizio in comune con una impresa iugoslava l’Italia deve concedere a questo residente un creditod’imposta sull’imposta italiana relativa a tali utili, in conformità del paragrafo 2 del presentearticolo, fino all’ammontare dell’imposta accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensidella legislazione iugoslava. L’ammontare del credito d’imposta non potrà, tuttavia, eccedere il 25per cento.Articolo 24 - Non discriminazione1. I nazionali di uno Stato contraente, residenti o non residenti di uno Stato contraente, non sonoassoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi opiù onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che sitrovino nella stessa situazione. Il presente paragrafo si applica altresì:a) alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione in vigore in Jugoslavia;b) alle persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità dellalegislazione in vigore in Italia.2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altroStato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a caricodelle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraentedi accordare le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda aipropri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o delparagrafo 7 dell’articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni e le altre spese pagatida un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili,ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cuisarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residentedell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibiledi detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti neiconfronti di un residente del primo Stato.4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente oindirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sonoassoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversio più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa naturadel primo Stato.5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2 alleimposte di ogni genere e denominazione.Articolo 25 - Procedura amichevole1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambigli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alledisposizioni della presente Convenzione, egli può indipendentemente dai ricorsi previsti dallalegislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’Autorità competente dello Statocontraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima

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notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione.2. L’Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad unasoddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevolecomposizione con l’Autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare unatassazione non conforme alla Convenzione.3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via diamichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione dellaConvenzione.4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al finedi pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Qualora vengaritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo,essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle Autoritàcompetenti degli Stati contraenti.Articolo 26 - Scambio di informazioni1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie perapplicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Staticontraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali.Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete, e non potranno essere comunicate a personeod autorità (ivi compresa l’autorità giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell’accertamento odella riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione.2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso diimporre alle competenti Autorità di uno degli Stati contraenti l’obbligo:a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassiamministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nelquadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale oufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contrariaall’ordine pubblico.Articolo 27 - Funzionari diplomatici e consolariLe disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficianoi funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o diaccordi particolari.Articolo 28 - Entrata in vigore1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio deglistrumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ognianno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quellodello scambio degli strumenti di ratifica;b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d’imposta che inizia il, osuccessivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello dello scambio deglistrumenti di ratifica.Articolo 29 - DenunciaLa presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potrà,entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello delloscambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all’altro Stato contraente, per viadiplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:a) in Jugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ognianno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello

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della denuncia;b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d’imposta che inizia il, osuccessivamente al, primo gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia.In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplarifacenti egualmente fede.Per la Repubblica italiana: PIETRO CALAMIAPer la Repubblica socialista Federativa di Jugoslavia: PETAR KOSTIC’Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica dellapresente Convenzione è avvenuto il 3 giugno 1985; di conseguenza la medesima Convenzione, anorma del presente articolo, è entrata in vigore il 3 luglio 1985 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 20giugno 1985, n. 144).

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PROTOCOLLO

All’atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialistafederativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulpatrimonio i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concordato le seguenti disposizioniche formano parte integrante della Convenzione.1. Ad articolo 2.Se un’imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione siapplicherà anche a tale imposta.2. Ad articolo 7, paragrafo 3.Per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spesedirettamente connesse con l’attività della stabile organizzazione.3. Ad articolo 7, paragrafo 4.Qualora si renda necessario, le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglioper pervenire ad un Accordo sul metodo di riparto degli utili dell’impresa.4. Ad articolo 8.In considerazione del fatto che la Jugoslavia, in conformità della propria legislazione fiscalerepubblicana e provinciale, non ha assoggettato ad imposizione i trasportatori italiani di passeggerie merci dal 1° gennaio 1974 e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione, l’Italia non puòassoggettare ad imposizione i trasportatori iugoslavi di passeggeri e merci per lostesso periodo di tempo.5. Ad articolo 15.a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una personafisica ritrae da un’attività lavorativa svolta in una rappresentanza economica comune (Jointeconomic representation) della Jugoslavia e nella Federazione turistica (Tourist Federation)iugoslava, sono imponibili soltanto in Jugoslavia.b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una personafisica ritrae da un’attività lavorativa svolta nell’Istituto italiano per il commercio estero (ICE) enell’Ente italiano per il turismo (ENIT), sono imponibili in Italia.6. Ad articolo 23.a) L’imposta iugoslava sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata indeduzione dall’imposta sul patrimonio eventualmente introdotta in futuro in Italia secondo ilmetodo previsto in questo articolo.b) Se la Jugoslavia dovesse in futuro modificare il metodo di esenzione utilizzato per eliminare ladoppia imposizione degli utili industriali e commerciali, i due Stati contraenti apriranno unnegoziato per modificare le disposizioni del paragrafo 4 di questo articolo.7. Ad articolo 25, paragrafo 1.L’espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» non significache i termini prescrizionali previsti dalle legislazioni nazionali non debbono essere osservati; nonsi può proporre un reclamo ai sensi dell’articolo 25 se il contribuente non ha proposto le azionipreviste dalle legislazioni nazionali al fine di impedire lo scadere dei termini prescrizionali.8. Una persona residente di uno degli Stati contraenti che, nell’altro Stato contraente richiedal’applicazione delle agevolazioni relative alle imposte prelevate alla fonte stabilite dalla presenteConvenzione, deve presentare la relativa necessaria documentazione richiesta dalla legislazionenazionale a detto altro Stato contraente.In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo.Fatto a Belgrado il 24 febbraio 1982, in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplarifacenti ugualmente fede.Per la Repubblica italiana: PIETRO CALAMIAPer la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia: PETAR KOSTIC’

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Prima EdizioneOttobre 2005

Casa EditriceRhino S.r.l. • Via Donizzetti, 39 • Milano • [email protected]

ImpaginazioneTamburrino Matteo

Echo communication • 20123 • Milano • Italy • [email protected]

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